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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 1 giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81

Decisione
decisa il 1983-06-01
ECLI
ECLI:EU:C:1983:152

Epigrafe

Nelle cause riunite 36, 37 e 218/81, Pieter Willem Seton, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto delle domande di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1973-1975 e della decisione con cui la Commissione l'ha assegnato ad un nuovo posto, nonché una domanda di risarcimento dei danni, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › A — Cause 36 e 218/81

paragrafo 1
Il sig. Pieter Willem Seton, assunto il 15 giugno 1959 dalla Commissione, con decisione 19 dicembre 1962 e con effetto dal 1°gennaio 1962 veniva nominato in ruolo in qualità di amministratore principale, di grado A 4, presso la direzione generale dei trasporti.
paragrafo 2
Con decisione 22 marzo 1974, e con effetto dal 1°gennaio 1974, il Seton veniva nominato capo del servizio specializzato «Armonizzazione sociale» presso la direzione «Sviluppo generale della politica comune dei trasporti e collegamento con le altre politiche».
paragrafo 3
Il 19 marzo 1976, il Seton riceveva il rapporto informativo sul suo conto per il periodo 1°luglio 1973 - 30 giugno 1975.
paragrafo 4
Con nota del 2 aprile 1976, il Seton formulava numerose osservazioni su diversi punti del rapporto, in particolare sulla descrizione delle funzioni, la valutazione della competenza, del comportamento in servizio, delle sue conoscenze tecniche e della sua esperienza; egli chiedeva del pari l'intervento del relatore d'appello, a norma dell'art. 6 delle disposizioni generali d'attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale, adottate dalla Commissione il 18 luglio 1971.
paragrafo 5
Il 15 novembre 1976 il direttore generale, in qualità di relatore d'appello, modificava il rapporto informativo, completando la descrizione delle funzioni del ricorrente; su tutti gli altri punti, egli approvava le valutazioni effettuate dal primo relatore.
paragrafo 6
Basandosi sull'art. 7 delle disposizioni generali d'attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale, il 19 novembre 1976 il Seton chiedeva che il rapporto informativo fosse sottoposto al comitato paritetico per i rapporti informativi e formulava nuove osservazioni.
paragrafo 7
Il comitato paritetico per i rapporti informativi, nel parere emesso il 14 aprile 1978 e comunicato al Seton il 21 aprile, rilevava in particolare la mancanza di espressa motivazione atta a giustificare l'abbassamento della classifica attribuita al Seton per la competenza e per il comportamento in servizio, rispetto al rapporto precedente; esso riteneva che il rapporto andasse riesaminato.
paragrafo 8
Il primo relatore, con nota 6 febbraio 1979, forniva al relatore d'appello una motivazione espressa delle proprie valutazioni, indicando in particolare che il Seton, cui erano stati affidati compiti superiori, in qualità di capo di un servizio specializzato, non aveva dimostrato capacità adeguate in fatto di direzione e di organizzazione («competenza») e non aveva trattato correttamente i subordinati né era riuscito a creare un buon clima di lavoro («comportamento in servizio»).
paragrafo 9
Il 17 luglio 1980, il Seton, a norma dell'art. 90 dello Statuto, proponeva alla Commissione un reclamo diretto in ¡specie contro le valutazioni del relatore ed il ritardo con cui il rapporto era stato steso.
paragrafo 10
Il 30 luglio 1980 il relatore d'appello notificava al Seton il rapporto informativo, completato dalle osservazioni del primo relatore, indicandogli che il rapporto era ormai definitivo.
paragrafo 11
Il 28 ottobre 1980 il Seton proponeva un secondo reclamo, diretto contro lo stesso contenuto del rapporto informativo che gli era stato notificato il 30 luglio.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › Β — Causa 37/81

paragrafo 1
Accogliendo in particolare determinate raccomandazioni formulate nelle «Proposte di riforma della Commissione delle Comunità europee e dei suoi uffici» (relazione stesa a richiesta della Commissione da cinque personalità indipendenti sotto la presidenza del sig. Dirk Spierenburg), del 24 settembre 1979, nel corso del 1980 la Commissione procedeva alla riorganizzazione di varie sue direzioni generali, soprattutto allo scopo di ridurre il numero delle unità amministrative di cui constano.
paragrafo 2
L'8 ottobre 1980 essa adottava, con effetto dal 1o novembre, i provvedimenti per la riorganizzazione della direzione generale dei trasporti. Nell'ambito di questa riorganizzazione essa decideva fra l'altro di sopprimere il servizio specializzato diretto dal Seton e di assegnare lo stesso alla nuova divisione «Politica dei mercati, condizioni di lavoro»; il Seton ne riceveva comunicazione ufficiale mediante lettera del direttore del personale in data 30 gennaio 1981, indi mediante comunicazione del direttore generale del personale e dell'amministrazione in data 9 febbraio 1981.
paragrafo 3
In seno alla nuova divisione, al Seton veniva affidato il settore «Armonizzazione delle condizioni di lavoro», alle dipendenze di un capo divisione.
paragrafo 4
Il 30 gennaio 1981 il Seton, a norma dell'art. 90 dello Statuto, proponeva alla Commissione un reclamo contro la decisione di tramutamento adottata nei suoi confronti.
paragrafo 5
Un'inchiesta amministrativa effettuata in esito al reclamo del Seton giungeva, il 23 maggio 1981, alla conclusione che «la soppressione del servizio specializzato (in precedenza diretto dal Seton) come unità amministrativa autonoma era divenuta un provvedimento auspicabile per il buon andamento dell'ufficio, di fronte al quale il benessere individuale passava in seconda linea».
paragrafo 6
Con lettera 23 luglio 1981 la Commissione comunicava al Seton il rigetto del reclamo e i motivi del rigetto stesso.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta

paragrafo 1
Dato che il reclamo del 17 luglio 1980 era rimasto senza risposta nei quattro mesi seguenti la proposizione, il 18 febbraio 1981 il Seton ha impugnato il silenzio-rifiuto della Commissione. Il ricorso è stato registrato col n. 36/81.
paragrafo 2
Il reclamo del Seton in data 28 ottobre 1980, rimasto senza risposta nei quattro mesi seguenti la proposizione, ha dato luogo al silenzio-rifiuto il 28 febbraio 1981. Con lettera 13 maggio 1981, ricevuta dal Seton il 20 maggio, la Commissione gli comunicava il rigetto espresso di entrambi i reclami. Il 20 luglio 1981 il Seton impugnava il rigetto del reclamo in data 28 ottobre 1980. Il ricorso è stato registrato col n. 218/81.
paragrafo 3
Il 18 febbraio 1981 il Seton aveva proposto un ricorso contro la decisione della Commissione di assegnarlo ad un nuovo posto. Il ricorso è stato registrato con il n. 37/81.
paragrafo 4
Lo stesso 18 febbraio 1981 il Seton, a norma dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale, ha chiesto alla Corte di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata col ricorso n. 37/81. L'istanza è stata respinta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione 12 marzo 1981 (Race. pag. 813).
paragrafo 5
Con ordinanza 29 ottobre 1981 la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di riunire le cause 36/81, 37/81 e 218/81 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 6
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 7
La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 8
La Corte (Seconda Sezione), ritenendosi adeguatamente informata sugli altri aspetti della lite in seguito alla fase scritta, ha invitato le parti a concentrare le loro difese orali all'udienza sulla questione se la nuova assegnazione di un dipendente, nell'ambito di mansioni corrispondenti al suo grado e per svolgere compiti corrispondenti alle sue attitudini, possa costituire un «atto che reca pregiudizio» ai sensi dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente, nell'ultima versione delle sue conclusioni, chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) nella cansa 36/81: annullare il procedimento relativo alla stesura del suo rapporto informativo 1973-1975; b) nella causa 218/81: annullare il rapporto informativo per il periodo 1973-1975, ivi compresa la decisione finale del relatore d'appello; e) nella causa 37/81: dichiarare e statuire che il procedimento di tramutamento o di nuova assegnazione seguito nei suoi confronti è inesistente e, comunque, irrituale; annullare il provvedimento adottato; d) nelle cause 36/81 e 37/81: condannare la Commissione a versargli, come risarcimento dei danni materiale e morale, un importo da stabilirsi equitativamente dalla Corte; in subordine, per il caso in cui la Corte ritenesse di non poter liquidare dei danni congiunti per le due cause 36/81 e 37/81, condannare la Commissione a pagare il risarcimento che la Corte ritenga equo, vuoi per i danni materiale e morale congiuntamente, vuoi per i danni materiale e morale separatamente considerati; e) nelle cause riunite: condannare la Commissione alle spese delle tre cause; f) in subordine, in ulteriore subordine, in via ancor più subordinata ed in via del tutto subordinata: disporre l'audizione di testimoni su determinate circostanze più ampiamente illustrate nella replica; ordinare alla Commissione di esibire varie pezze, documenti e note; disporre la perizia o l'audizione di testimoni su determinate circostanze indicate nell'atto introduttivo 37/81.
paragrafo 3
La Commissione conclude, in ciascuna delle tre cause, che la Corte voglia
paragrafo 4
respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi ed argomenti delle parti nel corso della fase scritta › A — Cause 36 e 218/81

paragrafo 1
Per quanto riguarda il procedimento di stesura del rapporto informativo
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che il ritardo sistematico del relatore e delle persone da consultarsi nel redigere il suo rapporto informativo per il periodo 1973-1975 come pure l'incapacità dell'amministrazione di rispettare dei termini decenti rendono complessivamente nullo il procedimento, che sarebbe stato portato a termine solo in seguito al suo reclamo.
paragrafo 3
La Commissione deplora il ritardo con cui il rapporto informativo è stato steso nella forma definitiva. Essa ritiene tuttavia paradossale la domanda di annullamento per questo solo motivo; in proposito, il ricorrente non ha affatto provato di avervi interesse.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il rapporto informativo
paragrafo 5
Il ricorrente contesta la legittimità del suo rapporto informativo sotto vari aspetti.
paragrafo 6
a) La decisione 13 maggio 1981 con cui la Commissione ha respinto espressamente il reclamo del 17 luglio 1980 non è stata preceduta dalla consultazione del comitato paritetico per i rapporti informativi, consultazione contemplata dalla guida per la stesura dei rapporti informativi. La guida per la stesura dei rapporti informativi costituisce, nel suo complesso, un provvedimento di attuazione dello Statuto, vincolante per l'istituzione; la disposizione invocata nella fattispecie è, in ogni caso, formulata in modo tale da vincolare la Commissione nei confronti dei suoi dipendenti. La consultazione del comitato paritetico per i rapporti informativi non è affatto una formalità priva d'importanza; nel nostro caso avrebbe avuto un rilievo effettivo, trattandosi di un rapporto modificato. b) La «motivazione» fornita dal relatore nella nota 6 febbraio 1979 e ripetuta dal relatore d'appello nella nota 30 luglio 1980 contiene delle accuse che vanno molto oltre le valutazioni contenute nell'originario rapporto informativo e che sono in contraddizione con la valutazione molto favorevole del ricorrente per il periodo anteriore. Essa è offensiva per l'interessato ed incompatibile con la funzione del relatore d'appello, il quale deve intervenire come conciliatore tra il dipendente giudicato e il relatore e non può modificare «in pejus» il rapporto informativo. e) La nota del 6 febbraio 1979 e la decisione del relatore d'appello costituiscono uno sviamento di potere: essi avevano lo scopo di preparare il provvedimento con cui si è tolto al ricorrente il titolo di capo del servizio specializzato «Armonizzazione sociale» e lo si è posto a disposizione di un dipendente che in precedenza si trovava al suo stesso livello gerarchico; esse hanno anzi creato una situazione la quale consente di eliminarlo dagli uffici della Commissione, vuoi mediante un provvedimento di sfollamento forzato, vuoi mediante il collocamento in disponibilità, vuoi in seguito all'applicazione dell'art. 51 dello Statuto. Numerosi documenti, fatti e circostanze dimostrano la parzialità nei suoi confronti del suo superiore gerarchico, primo relatore, e illustrano il deterioramento progressivo delle loro relazioni; in particolare il ricorrente, incurante dei propri interessi di carriera, si è adoperato onde realizzare nel campo dei trasporti l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza, mentre il suo superiore ha avuto cura di favorire gli interessi delle organizzazioni di vettori e di determinati governi e di arrestare lo sviluppo di determinati progetti o l'attuazione di vari regolamenti. Queste allegazioni non sono affatto smentite dalla circostanza che il rapporto informativo di cui è causa è stato steso nel 1976, cioè prima del periodo di preparazione e di realizzazione della riorganizzazione della direzione generale nell'ambito della quale si colloca il suo nuovo impiego: il rapporto del relatore d'appello gli è stato infatti trasmesso il 30 luglio 1980, in un momento in cui i lavori preparatori della riorganizzazione erano già stati pubblicati; nella prima versione del progetto di riforma si era del resto pensato di tener conto dei rapporti informativi per effettuare la scelta fra i caposervizio specializzato che sarebbero divenuti amministratori principali, di guisa che il procedimento di valutazione impugnato può essere considerato condotto in questa prospettiva; acquistano così particolare valore i dubbi espressi circa la capacità del ricorrente di svolgere i compiti di capo di un servizio specializzato. Il manifestarsi di una critica sistematica nei suoi confronti nel rapporto informativo 1973-1975, critica riprodotta dal relatore d'appello, dimostra lo sviamento di potere. d) I motivi che hanno indotto il relatore e il relatore d'appello ad aggravare, rispetto alla prima versione del rapporto informativo, le valutazioni effettuate a proposito del ricorrente sono manifestamente errati.
paragrafo 7
Dalle note 2 aprile e 19 novembre 1976 si desume in particolare che il relatore ha cercato di restringere l'enumerazione e la descrizione dei suoi compiti; d'altro canto, la protezione accordata dal superiore gerarchico del ricorrente ad un subordinato immediato di questo ha avuto ripercussioni negative sulla sua autorità e sulla direzione del servizio.
paragrafo 8
La Commissione contesta tutte queste censure.
paragrafo 9
a) La consultazione, in caso di reclamo, del comitato paritetico per i rapporti informativi non è contemplata dallo Statuto del personale, né dalle disposizioni generali d'attuazione dell'art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione il 27 luglio 1979; essa è nominata solo nella guida per la stesura dei rapporti informativi, la quale serve a spiegare ed interpretare le disposizioni generali. Secondo la giurisprudenza della Corte, non si ha violazione di forme sostanziali nel caso in cui la decisione di cui si lamenta la trasgressione non sia una disposizione d'attuazione contemplata dallo Statuto, ma un provvedimento di ordine interno, adottato volontariamente dall'istituzione ed alla quale non si può quindi attribuire carattere propriamente giuridico. A parte ciò, il comitato paritetico è stato consultato nel corso del procedimento ed ha espresso un parere, di cui si è tenuto conto; una nuova consultazione, in seguito al reclamo, non avrebbe perciò potuto apportare nuovi elementi; si deve quindi applicare la giurisprudenza della Corte secondo la quale un vizio di procedura non può causare la nullità del provvedimento finale qualora non sia dimostrato che, in mancanza di tale vizio, la procedura amministrativa avrebbe potuto portare ad un risultato diverso. b) Il relatore d'appello ha completato il rapporto informativo con una motivazione circostanziata onde conformarsi al parere del comitato paritetico per i rapporti informativi. La valutazione, meno favorevole per il ricorrente della valutazione anteriore, non gli è certo riuscita gradita; essa non può cionondimeno essere considerata «offensiva» né come una «messa in stato d'accusa». Non sussiste alcuna contraddizione rispetto alla valutazione relativa al periodo precedente: la modifica delle precedenti valutazioni rientra nella natura stessa del procedimento di valutazione periodica e i nuovi giudizi sul ricorrente dipendono dal cambiamento di mansioni alla fine del primo periodo di riferimento. c) Il rapporto criticato reca la data del 19 marzo 1976; è stato completato, nel 1979, dal relatore d'appello, che non l'ha affatto modificato; è quindi poco plausibile sostenere che i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero steso, nel 1976, un rapporto informativo meno favorevole onde preparare l'abolizione, nel 1980, del servizio specializzato che egli dirigeva. La relazione sull'indagine amministrativa del 23 maggio 1981 dimostra l'infondatezza delle gravi affermazioni fatte, con leggerezza, dal ricorrente. d) La descrizione dei compiti del ricorrente è stata completata, a sua richiesta, dal relatore d'appello; altri elementi sono stati aggiunti al rapporto informativo, su punti del tutto secondari; la controversia fra il ricorrente ed un suo subordinato esula del tutto dalle presenti cause.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento
paragrafo 11
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e morale che gli sarebbe stato arrecato dal modo in cui è stato steso il suo rapporto informativo 1973-1975 e dal contenuto stesso di detto rapporto.
paragrafo 12
a) L'illecito ritardo nella stesura del rapporto ha causato al ricorrente un danno materiale, consistente nel fatto che fra il luglio 1975 e la data (30 luglio 1980) in cui il rapporto gli è stato notificato, egli non ha potuto essere promosso a quattro posti resisi vacanti. La Commissione ha quindi commesso un illecito, ponendo o lasciando il ricorrente in una situazione meno favorevole degli altri dipendenti promuovibili. b) Comunque, il ricorrente ha subito un danno morale, derivante dal fatto che il suo fascicolo personale era irregolare ed incompleto, mentre le note caratteristiche obbligatorie sono una garanzia, per il dipendente, del regolare svolgimento della carriera. e) La determinazione del risarcimento è una questione di valutazione equitativa; in proposito si deve tener conto in particolare del fatto che i provvedimenti di cui il ricorrente si duole derivano dalla stessa volontà di deteriorare la sua situazione, come pure dalla natura e dal carattere intenzionale dell'illecito della Commissione.
paragrafo 13
La Commissione eccepisce l'infondatezza della domanda di risarcimento e respinge le pretese pecuniarie del ricorrente.
paragrafo 14
a) Il ricorrente non ha tempestivamente contestato i provvedimenti con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha proceduto alle promozioni di cui egli parla; non può quindi ora pretendere di essere stato leso nelle aspettative di promozione. b) L'asserito danno morale non è stato affatto provato. e) Il ricorrente non ha dedotto alcunché atto a dimostrare l'esistenza della volontà di «deteriorare la sua situazione».

SENTENZA › In fatto › IV — Mezzi ed argomenti delle parti nel corso della fase scritta › B — Causa 37/81

paragrafo 1
Per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di tramutamento
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che il provvedimento con cui la Commissione l'ha assegnato ad un nuovo posto è nullo per incompetenza del suo autore, trasgressione dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto, inosservanza dell'interesse del servizio, trasgressione degli artt. 5 e 7 dello Statuto e sviamento di potere.
paragrafo 3
a) Il provvedimento con cui il ricorrente è stato assegnato ad un nuovo posto avrebbe dovuto essere adottato, a norma della decisione della Commissione 5 ottobre 1977, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina, dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale, non già da un direttore della direzione generale dei trasporti; esso è quindi nullo essendo stato adottato da un'autorità incompetente. La modifica della decisione 5 ottobre 1977, implicante il trasferimento al direttore generale del personale e dell'amministrazione della competenza in fatto di nuova assegnazione dei dipendenti di grado A 4-A 8 è stata pubblicata ed è divenuta opponibile ai terzi solo il 5 novembre 1980; orbene, la decisione di assegnare il ricorrente ad un altro posto sembra essere stata adottata anteriormente a questa data. Comunque, l'ordine dato al ricorrente, ad una data vicina al 1° novembre 1980, di lasciare il locale che occupava nella sua qualità di capo di un servizio specializzato e di trasferirsi in un altro può spiegarsi solo col fatto che la decisione di tramutarlo era già stata adottata, quindi in un momento in cui il direttore generale non era ancora competente a farlo. b) Secondo la giurisprudenza il tramutamento effettuato senza il consenso del dipendente costituisce un atto che reca pregiudizio e quindi, a norma dell'art. 25 dello Statuto, dev'essere comunicato per iscritto, senza indugio, all'interessato ed essere motivato. In proposito, le comunicazioni scritte in data 30 gennaio e 9 febbraio 1981 appaiono tardive e prive di adeguata motivazione. Il richiamo a comunicazioni verbali e note anteriori è insufficiente: queste non costituiscono un'adeguata motivazione dell'abolizione del servizio specializzato diretto dal ricorrente, né della decisione di privarlo di questo posto, sono equivoche e non provengono dall'autorità competente. c) Il provvedimento litigioso, tenuto conto dell'età del ricorrente, ha l'effetto di bloccare definitivamente la sua carriera; essendo stato adottato a norma dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, il quale si riferisce all'interesse del servizio, esso avrebbe dovuto essere emanato in modo analogo a quello di un provvedimento adottato in forza dell'art. 50 dello Statuto, a proposito del quale la Corte ha deciso che esso presuppone la possibilità per il dipendente interessato di esprimere il proprio parere circa la conformità del provvedimento in progetto all'interesse del servizio. Ciò non è avvenuto nel nostro caso. d) Secondo la costante giurisprudenza della Corte, un provvedimento di tramutamento non può avere lo scopo né l'effetto di ledere gli interessi materiali e morali o le aspettative di carriera del dipendente rispetto alle sue precedenti mansioni; le mansioni, anche residue, che gli sono attribuite devono corrispondere al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro estensione. Nel nostro caso le attuali mansioni del ricorrente, data la rilevante diminuzione delle probabilità di essere promosso al grado A 3, non corrispondono più a quelle che egli svolgeva anteriormente; il settore di sua competenza è diminuito e la sua posizione gerarchica è stata abbassata; il provvedimento impugnato l'ha posto in una posizione tale che la sua carriera, tenuto conto dell'età, è irrimediabilmente compromessa. e) Il provvedimento impugnato costituisce uno sviamento di potere: gli ex superiori gerarchici del ricorrente hanno cercato di infliggergli una punizione dissimulata, perché si era opposto più volte ad essi per quanto riguarda l'applicazione del Trattato CEE, dei regolamenti e delle direttive, e di creare una situazione che consentisse di escluderlo entro breve termine dagli uffici dell'istituzione.
paragrafo 4
Numerosi fatti e circostanze, che il ricorrente espone particolareggiatamente, nonché dei documenti, confermerebbero lo sviamento di potere.
paragrafo 5
La Commissione ribatte che il provvedimento impugnato è perfettamente corretto e legittimo.
paragrafo 6
a) La decisione della Commissione 5 ottobre 1977, relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina, è stata modificata con provvedimento della Commissione entrato in vigore il 1° aprile 1980 e pubblicato nelle «Informazioni amministrative» del 5 novembre 1980; la nuova versione attribuisce al direttore generale del personale e dell'amministrazione competenza per procedere alla nuova assegnazione dei dipendenti di grado A 4-A 8 e del loro posto. Nella fattispecie, il provvedimento con cui il direttore generale del personale e dell'amministrazione ha assegnato il ricorrente ad un nuovo posto è stato adottato formalmente, dall'autorità competente, il 30 gennaio 1981, con effetto dal 1° novembre 1980; la circostanza che il ricorrente sia stato tramutato dal 1° novembre non è atta a contraddire questo assunto, dato che il provvedimento di tramutamento è stato adottato a norma della decisione della Commissione 8 ottobre 1980, che ha abolito il servizio specializzato del ricorrente e lo ha assegnato ad un altro posto. In ogni caso, la decisione della Commissione relativa all'esercizio dei poteri costituisce una norma interna, che non influisce affatto sull'esercizio dei diritti attribuiti ai dipendenti dallo Statuto; la sua efficacia non dipende quindi dalla pubblicazione formale. b) L'applicazione dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto pare debba escludersi nel nostro caso, trattandosi di un provvedimento indissociabile dalla riorganizzazione della direzione generale nel suo complesso, la quale non costituisce certo oggetto di un provvedimento individuale. La motivazione del provvedimento impugnato possiede i requisiti prescritti dalla giurisprudenza della Corte: nella fase preparatoria il ricorrente è stato ampiamente informato del progetto di riorganizzazione in corso e regolarmente tenuto al corrente del suo andamento; il provvedimento è stato preceduto e seguito da numerose comunicazioni scritte e orali le quali hanno consentito al ricorrente di prevederne, indi di conoscerne, tanto il contenuto quanto i motivi. Per quanto riguarda la censura del ritardo, si deve ricordare che il nuovo organico della direzione generale è stato presentato al complesso dei dipendenti nella riunione del 15 ottobre 1980 ed è stato loro comunicato per iscritto il 30 ottobre; le notifiche del 30 gennaio e del 9 febbraio 1981 non hanno fatto che confermare al ricorrente un provvedimento che già conosceva. c) La giurisprudenza invocata dal ricorrente riguarda una situazione completamente diversa dalla sua: i diritti attribuitigli dagli artt. 5 e 7 dello Statuto non sono stati affatto lesi; non era quindi necessaria alcuna consultazione previa. Di fatto, il ricorrente ha avuto ampia occasione di far conoscere il proprio punto di vista per quanto riguarda l'abolizione del servizio specializzato da lui diretto. d) Le istituzioni sono libere di organizzare i loro uffici in relazione ai compiti loro affidati e di distribuire, tenendo conto degli stessi, il personale che si trova a loro disposizione; l'osservanza dell'art. 7 dello Statuto implica, in caso di modifica delle mansioni, non già il confronto tra le mansioni attuali e quelle anteriori del dipendente, bensì fra le mansioni attuali e il grado gerarchico. Le nuove mansioni del ricorrente corrispondono precisamente ad una delle descrizioni delle funzioni del posto tipo di amministratore principale («capo di un settore di attività di una divisione»). Secondo la giurisprudenza della Corte, le differenze di natura dei compiti e delle posizioni dei dipendenti che occupano lo stesso posto tipo, purché siano giustificate dalla diversità delle mansioni, non consentono al dipendente il quale, passando da una mansione ad un'altra, è privato di particolarità funzionali, di ritenere che i suoi interessi siano stati lesi. Nella presente fattispecie, nulla consente di ritenere che la nuova assegnazione criticata abbia sminuito le aspettative di carriera del ricorrente. e) I compiti attuali del ricorrente sono perfettamente conformi a quelli che devono essere attribuiti ad un amministratore principale di grado A 4 e la sua posizione gerarchica corrisponde perfettamente alle prescrizioni dello Statuto.
paragrafo 7
A parte ciò, la riorganizzazione della direzione generale in cui rientra la nuova assegnazione del ricorrente è stata decisa dai membri della Commissione all'uopo competenti, non già dai superiori gerarchici del ricorrente; gli asseriti scopi perseguiti da questi, di cui si contesta espressamente l'esistenza, sono quindi irrilevanti.
paragrafo 8
Le gravi affermazioni del ricorrente si basano in parte su errori e sono infondate, come dimostra la relazione sull'indagine amministrativa del 23 maggio 1981. L'esistenza di un disaccordo fra il ricorrente e i suoi superiori non può essere considerata come l'indizio di uno sviamento di potere.
paragrafo 9
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento
paragrafo 10
Il ricorrente sostiene che le azioni e le omissioni della Commissione o degli alti funzionari di cui essa è responsabile gli hanno arrecato un danno; questo non può essere adeguatamente risarcito dal semplice annullamento del provvedimento impugnato. La Commissione va quindi condannata al risarcimento dei danni, la cui entità dovrà essere determinata dalla Corte.
paragrafo 11
Secondo la Commissione, il ricorso di danni va senz'altro respinto: la domanda di annullamento è infondata e il ricorrente non ha provato nà asserito che la Commissione abbia commesso un illecito.
paragrafo 12
Il provvedimento impugnato, comunque, non ha potuto recare al ricorrente un danno qualsivoglia, materiale o morale.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
Il ricorrente, con l'avv. Slusny, e la convenuta, rappresentata dall'aw. Jacob e dal sig. Pipkorn, hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande fatte loro dalla Corte all'udienza del 17 marzo 1983.
paragrafo 2
Circa la nozione di «atto che reca pregiudizio», ai sensi dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto, il ricorrente ha sostenuto che dalla giurisprudenza della Corte si desume che la nuova assegnazione di un dipendente, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici, allo stesso grado e nell'ambito dello stesso impiego tipo, può influire sul suo futuro e può recargli pregiudizio, qualora implichi una modifica dei compiti affidatigli; nel nostro caso, i nuovi compiti del ricorrente implicano per lui una vera «capitis dimi-nutio», dato che sono di livello inferiore, implicano minori responsabilità e compromettono le sue aspettative di carriera.
paragrafo 3
La Commissione, dal canto suo, ha rilevato che il ricorrente continua a trovarsi in uno degli impieghi tipo corrispondenti al suo grado, il che, secondo la giurisprudenza della Corte, è quello che conta; di fatto, i suoi compiti attuali sono almeno dello stesso livello di quelli precedenti e le sue aspettative di carriera non sono state affatto lese.
paragrafo 4
Per il resto, le parti hanno ampliato e chiarito i mezzi e gli argomenti svolti durante la fase scritta.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 maggio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 18 febbraio e il 20 luglio 1981, il sig. P.W. Seton, dipendente della Commissione delle Comunità europee, addetto in qualità di amministratore principale di grado A4 alla direzione generale dei trasporti (DG VII), ha proposto dei ricorsi diretti all'annullamento del suo rapporto informativo per il periodo 1973-1975 (cause 36 e 218/81), nonché della sua assegnazione ad un nuovo posto nell'ambito della stessa direzione generale (causa 37/81). Ai ricorsi 36 e 37/81 sono unite delle domande di risarcimento del danno materiale e morale, che il ricorrente stima in FB 500000 e, rispettivamente, 2 000 000.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo)

punto 2
Dal fascicolo si desume che il 19 marzo 1976 il sig. Erdmenger, capo della divisione VII A 4 della DG trasporti, superiore diretto del ricorrente il quale svolgeva a quell'epoca le mansioni di capo del servizio specializzato «Armonizzazione sociale», stendeva il rapporto informativo dell'interessato per il periodo 1973-1975.
punto 3
Tre aspetti di detto rapporto informativo davano luogo a rilievi da parte del ricorrente il quale riteneva infatti che la descrizione delle sue mansioni, sotto la rubrica IV b), non fosse completa; che le valutazioni analitiche, sotto la rubrica VI — in cui il relatore aveva attribuito la classifica «normale» per la competenza ed il comportamento in servizio —fossero insufficienti, rispetto al rapporto informativo precedente, in cui egli aveva ottenuto la classifica «superiore alla norma»; che il rapporto informativo, pur ammettendo le conoscenze tecniche e l'esperienza del Seton, contenesse una critica ingiustificata in quanto vi si dichiarava che l'interessato non avrebbe diretto nel modo dovuto l'unità amministrativa affidatagli.
punto 4
In seguito alle obiezioni formulate dal ricorrente, il «relatore d'appello», sig. Le Goy, direttore generale, modificava il rapporto informativo completando la descrizione delle mansioni, ma confermava, per il resto, le valutazioni del primo relatore.
punto 5
Essendosi il Seton rivolto al «comitato paritetico per i rapporti informativi», questo, il 14 aprile 1978, dichiarava che le valutazioni generali del relatore non giustificavano adeguatamente il cambiamento delle classifiche relative alla competenza ed al comportamento in servizio, rispetto al precedente rapporto informativo.
punto 6
In ossequio a questo parere l'Erdmenger, il 6 febbraio 1979, motivava espressamente le proprie valutazioni. Egli dichiarava che, in quanto capo di un servizio autonomo, il Seton aveva assunto nuove responsabilità durante il periodo di riferimento; e, nell'esercizio delle sue mansioni, non aveva dimostrato adeguate capacità nell'organizzare e nel dirigere la propria unità, non aveva trattato correttamente i propri subordinati, né era riuscito a creare una buona atmosfera di lavoro. Queste considerazioni giustificavano l'abbassamento delle due classifiche di cui trattasi rispetto al periodo precedente. Il 30 luglio 1980, queste valutazioni venivano confermate dal relatore d'appello e allegate al rapporto informativo.
punto 7
Già il 17 luglio 1980 il Seton aveva proposto reclamo, a norma dell'art. 90 dello Statuto, contro la valutazione del primo relatore. Essendogli stato poi comunicato il parere del relatore d'appello il 28 ottobre 1980 proponeva un secondo reclamo.
punto 8
Essendo i reclami rimasti senza esito, il 18 febbraio 1981 egli ha proposto il ricorso 36/81, diretto all'annullamento dell'intera procedura di notazione, per «ritardo sistematico».
punto 9
In seguito, avendo la Commissione respinto i reclami del ricorrente con provvedimento 13 maggio 1981, il 20 luglio 1981 il Seton ha proposto il ricorso 218/81. In questo egli ha dedotto quattro ulteriori motivi riguardanti la mancata consultazione del comitato paritetico per i rapporti informativi, in contrasto con quanto è stabilito dalla «guida per la stesura dei rapporti informativi»; l'inosservanza, da parte del relatore d'appello, del proprio compito di «conciliatore», essendosi egli limitato a confermare i giudizi negativi espressi dal primo relatore; l'erroneità manifesta di determinate valutazioni contenute nel rapporto informativo; infine lo sviamento di potere, giacché l'Erdmenger, con le sue valutazioni sfavorevoli, avrebbe preparato il terreno per l'allontanamento del ricorrente dal suo posto di capo servizio.
punto 10
A sostegno di quest'ultimo mezzo il ricorrente ripete letteralmente gli argomenti svolti nell'ambito della lite relativa alla nuova assegnazione. Dato che questo mezzo viene esaminato a proposito della causa 37/81, la discussione può essere limitata, nell'ambito delle cause 36 e 218/81, ai mezzi relativi alla tardività del rapporto informativo, alla mancata consultazione del comitato paritetico per i rapporti informativi, all'inosservanza del proprio compito da parte del relatore d'appello ed all'erroneità di determinate valutazioni.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo alla tardività del rapporto informativo

punto 11
Il succedersi delle date sopra ricordate mostra che effettivamente un periodo di 4 anni e 3 mesi è trascorso fra la data in cui il ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sulla prima versione del suo rapporto informativo e la conferma finale di questo da parte del relatore d'appello. Questa constatazione dà tuttavia luogo ad un certo numero di osservazioni.
punto 12
Va anzitutto rilevato che il primo notatore non aveva tardato a stendere il rapporto informativo subito dopo la scadenza del periodo di riferimento, cioè il 19 marzo 1976, e che i susseguenti indugi della procedura si spiegano soprattutto coi reclami proposti dal ricorrente. Questi reclami costituiscono indubbiamente un esercizio legittimo dei rimedi offerti dallo Statuto e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione; tuttavia, valendosi di questi mezzi, il ricorrente doveva rendersi conto del fatto che la procedura di valutazione ne sarebbe stata inevitabilmente ritardata. In particolare, il reclamo al comitato paritetico per i rapporti informativi, proposto il 19 novembre 1976, ha causato un indugio di un anno e mezzo, giacché il parere di questo comitato è stato emesso solo il 14 aprile 1978.
punto 13
Benché sia quindi esatto che i relatori si sono comportati con eccessiva lentezza in seguito a detto parere, il ricorrente non ha potuto provare che il ritardo gli abbia arrecato un danno. Egli si è doluto del fatto che, nel periodo di cui trattasi, si sono resi vacanti vari posti ai quali avrebbe potuto essere promosso; è sufficiente rilevare che il ricorrente non ha proposto reclami né ricorsi in proposito in qualità di candidato.
punto 14
In ogni caso, il ritardo di determinati giudizi nello svolgimento del procedimento di valutazione non è atto ad inficiare, di per sé, la validità del rapporto finale. Se ne deve concludere che il presente mezzo e, di conseguenza, l'intero ricorso 36/81 vanno respinti per mancanza di interesse ad agire del ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo alla mancata consultazione del comitato paritetico per i rapporti informativi

punto 15
II ricorrente deduce che la Commissione, prima di emettere la decisione 13 maggio 1981 con cui ha respinto il reclamo, avrebbe dovuto consultare, a norma della «guida per la stesura dei rapporti informativi», il comitato paritetico per i rapporti informativi. Orbene, questa consultazione sarebbe stata omessa.
punto 16
È vero che, secondo la guida per la stesura dei rapporti informativi, il comitato paritetico viene consultato in caso di reclamo, proposto dal dipendente interessato a norma dell'art. 90 dello Statuto. Si deve tuttavia tener conto del fatto che, nel presente caso, il ricorrente si era rivolto a detto comitato paritetico, in uno stadio precedente del procedimento, ed aveva ottenuto soddisfazione in quanto il parere del comitato stesso ha indotto i relatori a motivare espressamente determinate valutazioni da lui contestate.
punto 17
L'esigere, in una situazione del genere, una nuova consultazione del comitato paritetico costituirebbe un formalismo eccessivo, che avrebbe l'effetto di impedire il corretto funzionamento del procedimento di valutazione. I fatti sopra ricordati dimostrano, non solo che il ricorrente ha potuto pienamente valersi delle possibilità di reclamo offertegli dallo Statuto e dalle disposizioni d'attuazione adottate a norma di questo, ma anche che le sue doglianze hanno dato luogo ad un esame approfondito da parte dei suoi superiori gerarchici i quali hanno formulato espressamente la motivazione a sostegno di una valutazione che aveva potuto parere inadeguata al ricorrente e insufficientemente motivata dal comitato paritetico.
punto 18
Ne consegue che il presente mezzo va del pari respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo all'inosservanza del proprio compito da parte del relatore d'appello

punto 19
Il ricorrente fa carico al relatore d'appello di aver fatto proprie, senza alcuna critica, le valutazioni formulate dal primo relatore nella nota del 6 febbraio 1979, in seguito al parere del comitato paritetico. Confermando così quelle che il ricorrente considera delle «messe in istato d'accusa ingiustificate», egli sarebbe venuto meno al proprio compito, il quale consisterebbe nel fungere da «conciliatore» nella lite fra il dipendente e il relatore.
punto 20
Deducendo questo mezzo, il ricorrente fraintende il compito del relatore d'appello. Questo deve controllare, in piena indipendenza, le valutazioni effettuate dal primo relatore, gli è quindi perfettamente lecito, se lo ritiene opportuno, confermare la valutazione del primo relatore.
punto 21
Il presente mezzo va quindi del pari respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo all'erroneità manifesta di determinate valutazioni contenute nel rapporto informativo

punto 22
II ricorrente sostiene che le osservazioni critiche formulate dai relatori circa la sua capacità di dirigere un servizio specializzato e i suoi rapporti coi collaboratori sono manifestamente erronee e infondate. Egli le attribuisce ad astio nei suoi confronti, dei suoi superiori, dovuto a disparità d'opinioni circa l'orientamento della politica seguita dalla direzione generale e ad un pregiudizio a favore di uno dei suoi collaboratori, di cui i superiori gerarchici avrebbero favorito la promozione.
punto 23
Va rilevato in proposito che i relatori dispongono del più ampio potere di valutazione nei giudizi riguardanti il lavoro delle persone che sono incaricate di giudicare e che non spetta al giudice intromettersi in questa valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso manifesto.
punto 24
Basta ricordare su questo punto che, nel rapporto informativo iniziale, le prestazioni del ricorrente erano state classificate «normali» e che solo a richiesta dell'interessato i relatori hanno esposto espressamente i motivi che, a loro parere, giustificavano una valutazione meno favorevole di quella attribuita per il periodo di riferimento precedente. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che i relatori, nel formulare i loro giudizi, siano andati oltre i loro poteri di valutazione o si siano lasciati guidare da considerazioni estranee allo spirito di obiettività cui deve essere informata la stesura dei rapporti informativi.
punto 25
Questo mezzo va quindi del pari respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Sulla causa 37/81 (nuova assegnazione)

punto 26
Si ricorda che, prima dei fatti che hanno dato origine alla presente causa, il Seton dirigeva, in qualità di capo servizio, il servizio specializzato «Armonizzazione sociale» nell'ambito della direzione generale VII (Trasporti). In seguito alla «relazione Spierenburg», la quale aveva messo in luce la proliferazione delle divisioni e dei servizi specializzati ed aveva raccomandato di ridurre il numero di queste unità, l'8 ottobre 1980, nella 575a riunione, la Commissione decideva la riorganizzazione della direzione generale dei trasporti. Fra i provvedimenti adottati in tale occasione vi era l'abolizione del servizio specializzato «Armonizzazione sociale», con trasferimento del Seton alla nuova divisione VII Β 1, «Politica dei mercati, condizioni di lavoro», cui sarebbero spettati, fra l'altro, i compiti svolti in precedenza dal servizio abolito Nell'ambito di questa divisione il Seton doveva dirigere il 6 settore, «Armonizzazione delle condizioni di lavoro», alle dipendenze del capo divisione.
punto 27
È pacifico che detta riorganizzazione ha dato luogo, durante l'anno che ha preceduto la decisione della Commissione, a discussioni in seno alla direzione generale, cui il ricorrente ha partecipato. Il 20 ottobre 1980 si svolgeva una riunione d'informazione, destinata a tutti i dipendenti della direzione generale, e il 30 ottobre il nuovo organigramma veniva comunicato ai dipendenti.
punto 28
Con lettera 30 gennaio 1981, proveniente dal direttore del personale veniva comunicata ufficialmente al ricorrente l'assegnazione alla divisione VII B 1; la lettera veniva confermata, il 9 febbraio 1981, da una nota del direttore generale del personale dell'amministrazione.
punto 29
Il 30 gennaio 1981 il ricorrente proponeva alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto. Nel reclamo egli attribuiva la sua nuova assegnazione alla cattiva volontà del suo ex direttore, col quale si era trovato in contrasto su vari problemi riguardanti ľorientamento della direzione generale in fatto di politica dei trasporti. Nel formulare le sue critiche egli metteva in dubbio l'obiettività dei suoi superiori gerarchici, facendo loro carico di non essere indifferenti a pressioni da parte delle organizzazioni dei vettori e di determinati governi, fino al punto di trascurare l'attuazione delle disposizioni del Trattato nonché di determinati regolamenti e direttive adottate in forza dello stesso.
punto 30
In seguito a queste accuse e vista la domanda di protezione a norma dell'art. 24 dello Statuto proveniente dal direttore accusato, la Commissione incaricava il sig. Verheyden, direttore generale dell'Ufficio delle pubblicazioni de la Comunità, di effettuare un'indagine amministrativa circa i fatti asseriti dal Seton nel reclamo. Dopo aver sentito il ricorrente, come pure le altre persone interessate, il 23 maggio 1981 il Verheyden stendeva una relazione in cui, pur ammettendo le qualità umane del ricorrente, lo dichiarava «privo della capacità o della volontà di ammettere che, in un'organizzazione gerarchica, ogni scalino valuta le situazioni al proprio livello e coi propri mezzi, e che l'orientamento generale di un direttore responsabile dello sviluppo della politica comunitaria del trasporti nel suo complesso o di un direttore generale dei trasporti, poteva essere diverso da quello di un capo di un servizio specializzato, per motivi perfettamente obiettivi ed onorevoli». Per quanto riguarda il provvedimento con cui la posizione amministrativa del Seton era stata modificata, l'autore della relazione rileva che «si può forse deplorare la forma poco soddisfacente in cui esso è stato comunicato al Seton», aggiungendo: «Non si può tuttavia sostenere che esso sia stato adottato improvvisamente e che il Seton non abbia avuto alcuna possibilità di far conoscere la propria opinione in proposito». La relazione conclude dichiarando che «l'abolizione del servizio specializzato in quanto unità amministrativa autonoma era divenuta un provvedimento auspicabile per il buon funzionamento del servizio, di fronte al quale il benessere individuale passava in seconda linea».
punto 31
In seguito a questa relazione il 23 luglio 1981 la Commissione respingeva il reclamo del ricorrente, aggiungendo un monito nel confronti dell'interessato, circa la «leggerezza» delle accuse formulate contro il suo ex direttore.
punto 32
Il ricorrente ha proposto ricorso il 18 febbraio 1981, allegandovi un'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di nuova assegnazione adottato nei suoi confronti. Con ordinanza 12 marzo 1981 (Race. pag. 813), il Presidente della Seconda Sezione della Corte, dopo aver constatato che «nel nuovo ambito nel quale è stato tramutato in seguito alla riorganizzazione della direzione generale VII, il richiedente potrà esercitare mansioni corrispondenti al suo grado e che quanto deciso nei suoi confronti potrà sempre essere modificato qualora il ricorso venisse accolto», respingeva l'istanza di sospensione per mancanza d'urgenza.
punto 33
II ricorrente deduce cinque mezzi relativi all'incompetenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento di nuova assegnazione, al fatto di non essere stato debitamente consultato sul provvedimento progettato nei suoi confronti, alla lesione della sua posizione amministrativa e dei diritti garantiti dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, alla mancanza di motivazione ad onta del disposto dell'art. 25 dello Statuto, nonché allo sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo d'incompetenza

punto 34
Il ricorrente sostiene che il provvedimento di nuova assegnazione adottato nei suoi confronti avrebbe dovuto essere deciso dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e che, comunque, detto provvedimento è in contrasto con le disposizioni adottate dalla Commissione in fatto di delega di poteri.
punto 35
Da quanto precede si desume che la nuova assegnazione del ricorrente all'interno della sua direzione generale è stata decisa nell'ambito di un provvedimento generale di riorganizzazione adottato dalla Commissione ľ 8 ottobre 1980 ed attuato in seguito con un complesso di provvedimenti graduali cui hanno partecipato i responsabili tanto della direzione generale interessata quanto della direzione generale del personale e dell'amministrazione.
punto 36
II provvedimento individuale adottato nei confronti del ricorrente ha costituito oggetto di due comunicazioni successive, in data 30 gennaio e 9 febbraio 1981, firmate da dipendenti, debitamente autorizzati, della direzione generale del personale e dell'amministrazione. È quindi incontestabile che il provvedimento di nuova assegnazione è stato emanato in modo conforme alla volontà della Commissione ed entro i limiti delle deleghe di potere in seno alla sua amministrazione.
punto 37
Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo al non aver debitamente consultato il ricorrente.

punto 38
Il ricorrente deduce che, tenuto conto delle rilevanti conseguenze che implicavano per lui l'abolizione del suo servizio ed il trasferimento ad altre mansioni, questo provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto da un'accurata consultazione che gli consentisse di rendere noto il proprio parere circa la conformità all'interesse del servizio del provvedimento in progetto.
punto 39
Per quanto riguarda questo mezzo, basta rilevare che, benché lo Statuto implichi delle garanzie precise per i diritti dei dipendenti, l'amministrazione comunitaria non ha affatto l'obbligo di chiedere il parere dei singoli dipendenti circa i provvedimenti di riorganizzazione che possono incidere sulla loro situazione individuale. La sola garanzia data ai dipendenti dallo Statuto consiste in proposito nell'obbligo, contemplato dell'art. 25 dello Statuto, di motivare i provvedimenti individuali che possono recar pregiudizio alla loro posizione amministrativa.
punto 40
Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo alla lesione della posizione amministrativa del ricorrente

punto 41
Il ricorrente assume che il provvedimento di nuova assegnazione adottato nei suoi confronti ha leso gli interessi materiali e morali tutelati dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, nonché le sue aspettative di carriera. Il fatto che egli abbia perso la direzione di un servizio specializzato e sia stato trasferito presso un'altra unità amministrativa in seno alla quale egli non gode più della stessa autonomia lederebbe le garanzie date dallo Statuto del personale.
punto 42
Si deve rilevare in proposito che l'abolizione del servizio specializzato, benché abbia potuto causare al ricorrente la perdita di una certa autonomia, non ha tuttavia avuto l'effetto di modificare in alcunché la sua posizione amministrativa. Il nuovo compito attribuito al ricorrente rientra infatti nella descrizione delle funzioni adottata con provvedimento della Commissione (senza data), pubblicato nel Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973, il cui allegato indica quanto segue, per la categoria cui appartiene il ricorrente: Carriera Impiego tipo Descrizione delle funzioni Denominazione A 4 - A 5 Amministratore principale Capo di un settore di attività di una divisione Capo di un servizio specializzato Dipendente qualificato incaricato di compiti di concetto, di studio o di controllo di un settore di attività Vice capodivisione Amministratore principale o caposervizio
punto 43
Da questa tabella si desume che tanto il vecchio quanto il nuovo posto occupato dal ricorrente rientrano del pari nella descrizione delle mansioni caratteristiche della carriera A 4 - A 5.
punto 44
È quindi evidente che la nuova assegnazione del ricorrente è stata effettuata osservando il principio della corrispondenza fra gli impieghi tipo e le carriere, principio stabilito dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, e che essa non ha leso l'art 7, a norma del quale l'autorità che ha il potere di nomina assegna, nell'esclusivo interesse del servizio, ciascun dipendente ad un posto della sua categoria, corrispondente al suo grado. Da tutto quanto precede emerge infatti che la nuova assegnazione del ricorrente è avvenuta nell ambito di una riorganizzazione concepita nell'interesse generale e rispettando nel modo più assoluto le disposizioni sopra menzionate.
punto 45
Il presente mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo relativo al difetto di motivazione

punto 46
Il ricorrente invoca inoltre l'art. 25 dello Statuto, a norma del quale «qualsiasi decisione che rechi pregiudizio dev'essere motivata». Orbene, ι provvedimenti relativi alla nuova assegnazione sarebbero privi di qualsiasi motivazione, eccettuato un vago richiamo alla «riorganizzazione della direzione generale trasporti» nella lettera del 9 febbraio 1981.
punto 47
La portata dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 25 dello Statuto va determinata in relazione allo scopo di detta disposizione, la quale mira a proteggere il dipendente da qualsiasi forma di lesione della sua posizione amministrativa. La motivazione degli atti che possono recare pregiudizio deve consentire al dipendente interessato di conoscere i motivi del provvedimento adottato nei suoi confronti e di provvedere alla tutela dei propri diritti ed interessi.
punto 48
Questa esigenza è soddisfatta quando l'atto inpugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente e che gli consente di comprendere la portata di un provvedimento che lo riguarda personalmente.
punto 49
Dal fascicolo si desume che il ricorrente aveva conoscenza della decisione della Commissione relativa alla riorganizzazione della direzione generale e che egli era stato informato delle conseguenze che detta riorganizzazione doveva avere per la sua situazione amministrativa. Stando così le cose, il richiamo nelle comunicazioni di cui è causa, alla riorganizzazione della DG VII, costituisce una motivazione adeguata ai fini dell'art. 25 dello Statuto.
punto 50
Il presente mezzo va quindi del pari disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle cause 36 e 218/81 (rapporto informativo) › Per quanto riguarda il mezzo di sviamento di potere

punto 51
Il ricorrente deduce, infine, uno sviamento di potere, inerente al provvedimento di nuova assegnazione adottato nei suoi confronti. Egli sostiene che 1 abolizione del servizio specializzato che egli aveva diretto e la modifica delle sue attribuzioni non sono altro che una punizione dissimulata, inflittagli a causa delle divergenze di opinioni esistenti fra lui e i suoi superiori a proposito di varie questioni di politica dei trasporti, con lo scopo finale di escluderlo dagli uffici della Commissione. Allo stesso scopo tenderebbero le valutazioni sfavorevoli del suo lavoro contenute nel rapporto informativo che costituisce oggetto delle altre due cause. Il ricorrente ricorda vari conflitti coi superiori; a proposito di questa tesi egli ha formulato nei loro confronti gli addebiti di debolezza e di parzialità di cui si è trattato sopra.
punto 52
Le censure del ricorrente dimostrano che egli ignora la differenza fra la difesa della propria posizione amministrativa e le divergenze di opinioni che esistono inevitabilmente in seno ad un'amministrazione, soprattutto a livello della concezione dei vari orientamenti politici nel contesto complesso della Comunità.
punto 53
Il Seton, se aveva dei motivi per disapprovare l'operato dei suoi superiori, poteva esporre le sue critiche alle autorità competenti. Il comportamento della Commissione in seguito alle accuse formulate nel reclamo del 30 gennaio 1981 ed il compito affidato al sig. Verheyden dimostrano che la Commissione era sensibile alle osservazioni del ricorrente e che essa si è adoperata onde ottenere un giudizio obiettivo sulle divergenze in atto.
punto 54
Va inoltre osservato che i provvedimenti di riorganizzazione i quali hanno causato l'abolizione del servizio specializzato che il ricorrente aveva in precedenza diretto e la decisione di nuova assegnazione sono stati adottati al piu alto livello dalla Commissione, cosicché appare fallace il voler stabilire un nesso fra detti provvedimenti e la polemica personale fra il Seton e i suoi superiori immediati.
punto 55
Per quanto riguarda le ripercussioni che, secondo il ricorrente, detta disputa avrebbe avuto sul rapporto informativo, si deve ricordare ancora una volta che, nella sua versione iniziale, il rapporto impugnato denota, da parte dei relatori, un grande riserbo per quanto riguarda la formulazione di determinate critiche relative alla gestione, da parte del ricorrente, del servizio specializzato affidatogli. Critiche più esplicite sono state espresse solo in seguito al reclamo proposto dal ricorrente al comitato paritetico per i rapporti informativi.
punto 56
Il mezzo di sviamento di potere va quindi disatteso per entrambe le cause, 37 e 218/81.
punto 57
Da tutto quanto precede discende che i ricorsi vanno respinti nel loro complesso, ivi comprese le domande di risarcimento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 58
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo restando l'art. 69, § 3, 2° comma, relativo alle spese riconosciute dalla Corte superflue o defatigatorie.
punto 59
Da quanto precede si desume che il ricorrente non deve fruire del vantaggio riservato ai dipendenti dall'art. 70 del regolamento di procedura. Indubbiamente, egli aveva dei motivi per dolersi della lentezza dell'ultima fase della procedura di valutazione. Tuttavia, nel corso della controversia, egli ha formulato accuse talmente gravi che la Commissione è stata indotta a disporre un'indagine amministrativa. Il risultato di questa indagine avrebbe dovuto dissuadere il ricorrente dal persistere nell'azione. Il suo comportamento ha quindi impresso al procedimento nel suo complesso un carattere defatigatorio, che dev'essere punito con la condanna a tutte le spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° I ricorsi sono respinti. 2° Il ricorrente è condannato a tutte le spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.

Firme

Pescatore Due Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o giugno 1983. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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