diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 31399 del 27/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 229969 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato - Effetti - Necessità di immediata nomina di difensore di ufficio - Sussistenza - Necessità di previa comunicazione all'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229969-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

In tema di difesa dell'imputato, la comunicazione con la quale entrambi i difensori di fiducia dell'imputato comunicano al giudice la dismissione del mandato impone la nomina di un difensore di ufficio il quale, una volta officiato, rimane insostituibile, salvi i casi indicati dall'art. 97 cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che non è previsto l'obbligo di previa comunicazione alla parte, non operando il disposto dell'art. 85 cod. proc. civ., secondo cui non producono effetto la revoca o la rinuncia alla procura, sino a quando il difensore non sia sostituito dall'interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)