Sez. 3, Sentenza n. 1200 del 27/11/1998 Ud. (dep. 29/01/1999) Rv. 212827 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Applicazione - Sospensione condizionale della pena - Compatibilità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
Non vi è incompatibilità tra i benefici della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto, giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un reato della stessa indole -art. 167 cod. pen.-; mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. Per conseguenza, in ossequio al principio del "favor rei", i due benefici possono esser applicati congiuntamente per assicurare al condannato l'estinzione delle pene, anche se allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 cod. pen. non si dovessero verificare le condizioni per la estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art. 168 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)