diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 3736 del 13/02/2017 (Rv. 643089 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643089-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel pubblico impiego contrattualizzato, non sussiste l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, perché in esso la relativa funzione è svolta dall'atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta e di esercitare il proprio diritto di difesa dall'addebito con la presentazione di giustificazioni; del resto, il principio generale di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990 non è applicabile quando sussistano comprovate esigenze di celerità, che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)