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Sez. 6, Sentenza n. 7361 del 21/01/2026 Cc. (dep. 24/02/2026) Rv. 289413-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Computo del termine annuale di durata massima delle misure cautelari - Individuazione del termine di decorrenza - Applicabilità del disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - “Congelamento” previsto dall’art. 297, comma 4, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289413-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

Nel computo del termine annuale di durata massima delle misure coercitive previsto, con riguardo all'estradizione per l'estero, dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il disposto dell'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per l'individuazione della sua decorrenza, atteso il richiamo, contenuto nell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo I del libro IV, "in quanto applicabili", mentre non opera il meccanismo di "congelamento" disciplinato dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., che attiene alle sole fasi del giudizio di primo grado o del giudizio d'impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Decreto Legge 01/03/1991 num. 60 art. 1 com. 1, Legge 22/04/1991 num. 133 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)