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Sez. L, Sentenza n. 4012 del 24/04/1987 (Rv. 452815 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA - INCIDENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - SULLA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452815-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA - INCIDENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE - SULLA COMPENSAZIONE TOTALE O PARZIALE - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al regime delle spese processuali, il ridimensionamento delle pretese dell'attore od anche una parziale adesione della controparte, dopo una iniziale contestazione delle pretese stesse, non comporta deroga al principio dell'art. 91, cod. proc. civ. non potendo la riduzione sia pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l'attore il presupposto della soccombenza; delle circostanze suddette invece il giudice del merito può tenere conto per l'eventuale compensazione totale o parziale delle spese stesse. (V 2513/79, mass n 398845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)