Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 42 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21217
- Processo penale
- Custodia cautelare in carcere
- Esclusione, in forza di decreto-legge, di tale misura e applicabilità dei soli arresti domiciliari nei processi per determinati reati (peculato, concussione, corruzione, ricettazione, associazione per delinquere non di stampo mafioso)
- Ritenuta mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per l'emanazione del decreto-legge
- Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto a reati per i quali, benché meno gravi, la custodia in carcere resta ammessa
- Lamentata incidenza, altresì, sull'obbligo di esercizio dell'azione penale, e sui diritti inviolabili, compresi quelli delle vittime dei reati
- Mancata conversione del decreto-legge contenente le disposizioni impugnate
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il decreto-legge contenente le disposizioni impugnate non è stato convertito in legge. - Nello stesso senso, su analoghe questionii, sollevate sullo stesso decreto-legge O. n. 430/1994. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 275, comma 3-ter, c.p.p.
- art. 275, comma 3-bis, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il 18 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore di Asti e il 15 luglio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Caputo Gaetano, Berlingerio Bruno, Milenkovic Rosida ed altri, Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte ai nn. 629, 630, 631, 650 e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 45, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari con due ordinanze del 16 luglio 1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti con ordinanza del 18 luglio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale, come introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);
e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 15 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
punto 2
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte questioni identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;
che il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, e che, pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, ordinanza n. 430 del 1994), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del codice di procedura penale, e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 77 e 112 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, dal Pretore di Asti e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze