Sez. 1, Sentenza n. 2924 del 20/03/1998 (Rv. 513754 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE | Reintegrazione nel brevetto - Condizioni - Massima diligenza del titolare nell'evitare la decadenza - Nozione - Affidamento del pagamento della tassa annuale ad un mandatario professionale - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE
Ai fini di conseguire - ai sensi dell'art. 90 del R.D. n. 1127 del 1939 come modificato dal d.P.R. n. 338 del 1979 - l'esenzione dalla decadenza per mancato pagamento della prescritta tassa annuale, comminata dalla disciplina sui brevetti nel caso di mancato uso della "massima diligenza possibile", il titolare del brevetto non può liberarsi dal suo onere di provare il proprio comportamento diligente allegando - semplicemente - il fatto di essersi rivolto ad un mandatario professionalmente attendibile. Il tema della esenzione dalla decadenza in questione non può essere riguardato - infatti - con meccanica trasposizione dei principi interpretativi maturati in sede di disciplina generale dell'inadempimento e dei principi generali sull'esenzione dalla responsabilità per inadempimento.
Riferimenti normativi: DPR 22/06/1979 num. 338, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)