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Sez. 3 - , Sentenza n. 25918 del 15/10/2019 (Rv. 655377 - 02)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Azione civile esercitata nel giudizio penale per un reato solo doloso - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Fondamento della domanda risarcitoria sulla colpa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655377-02

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile di un direttore di banca per non avere vigilato sul dipendente della propria filiale che, delegato dalle vittime, aveva emesso e incassato numerosi assegni circolari e bancari di ingente importo privi di bene fondi e in assenza di provvista sul conto corrente delle deleganti, nonostante il giudice penale ne avesse escluso la responsabilità a titolo di concorso nel reato di appropriazione indebita per assenza del dolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)