Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21571 del 30/11/2012 (Rv. 624407 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di assicurazione della r.c.a. - Messa in circolazione di veicolo coperto da polizza di cui sia scaduta la prima rata di premio - Sussistenza della violazione - Accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione, e chi l'ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa, a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo e rinunciato ad avvalersi della sospensione della garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 192, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)