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Sez. L, Ordinanza n. 11630 del 03/05/2025 (Rv. 675539-02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medico specialista convenzionato - Assunzione in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale - Computo dell'anzianità pregressa - Assimilabilità al rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675539-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il medico convenzionato con il SSN, assunto in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale, non ha diritto al computo, a fini economici, del pregresso servizio svolto in regime di convenzione, perché le relative prestazioni non sono assimilabili a quelle rientranti nel pubblico impiego, essendo svolte nell'ambito di un rapporto privo del requisito della subordinazione.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 6, DPCM 08/03/2001 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)