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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 82 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-20, depositata il 1986-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:82
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12323

  • Regione emilia-romagna
  • Competenza e giurisdizione
  • Opere di spettanza dei comuni
  • Procedimenti espropriativi
  • Delega ai comuni delle relative funzioni amministrative
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della regione Emilia- Romagna 24 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, della legge della regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), e 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) impugnati in riferimento agli artt.42 e 97 Cost.. Tali norme invero, sono state censurate in quanto, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprietà privata e l'imparzialità dell'azione amministrativa, essendo gli stessi comuni promotori e beneficiari dei procedimenti espropriativi. Ma, questioni in tutto consimili sono già state dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, né sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. - S. nn. 355/1985 e 319/1983; O. nn. 42, 71, 158/1984 e 267/1985.

Norme impugnate

  • art. 9 legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18
  • art. 2, comma 2, legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
  • art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"); art. 2, comma primo legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"); art. 106, ultimo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da s.n.c. "La Ferrarese" contro Comune di Ferrara ed altra iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal pretore di Barrafranca nel procedimento civile vertente tra Faraci Giuseppe e Comune di Barrafranca iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Roccati Albertina ed altri contro Comune di Torino iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985; 4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Casalegno Luigi contro Comune di Torino iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di costituzione della s.n.c. "La Ferrarese" nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 maggio 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità") in riferimento all'art. 97 Cost.; che il Pretore di Barrafranca, con ordinanza 20 dicembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.; che con ordinanza 23 febbraio 1985 il T.A.R. per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), in riferimento all'art. 97 Cost.; che in dette ordinanze si deduce l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in quanto esse, attribuendo ai comuni le competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la proprietà privata e l'imparzialità dell'azione amministrativa, essendo i comuni promotori e beneficiari dei procedimenti espropriativi;
punto 2
ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;
punto 3
considerato che questioni in tutto consimili sono state dichiarate non fondate e manifestamente infondate con le sentenze nn. 355 del 1985 e 319 del 1983, nonché con le ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e 267 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a discostarsi da tali decisioni;
punto 4
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), dell'art. 106, ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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