Sez. L, Sentenza n. 8943 del 01/12/1987 (Rv. 456262 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DI UN PROCURATORE LEGALE NON ISCRITTO NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - NULLITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DI UN PROCURATORE LEGALE NON ISCRITTO NEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - NULLITÀ.*
L'art. 414 cod. proc. civ., pur non prevedendo, tra gli elementi che il ricorso deve contenere, l'indicazione della procura e del procuratore né la sottoscrizione, deve intendersi integrato dalla disposizione generale contenuta nell'art. 125 cod. proc. civ., secondo la quale, salvo che la legge non disponga diversamente, gli Atti di parte, fra cui il ricorso, debbono essere sottoscritti dalla parte stessa se questa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura, necessariamente rilasciata prima della Costituzione della parte e quindi - nel rito del lavoro - prima della proposizione del ricorso. Pertanto, il ricorso - al pari in generale dell'atto di citazione - che risulti sottoscritto, per la parte, da un procuratore legale territorialmente incompetente perché non iscritto in un albo dei procuratori del distretto nella cui giurisdizione trovasi il giudice adito, è da considerarsi invalido con la conseguente nullità assoluta del rapporto processuale che dall'atto ha avuto origine. (Conf 3880/86, mass n 446719).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)