Sez. 1, Sentenza n. 6863 del 07/04/1986 Ud. (dep. 03/07/1986) Rv. 173294 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - CONDIZIONE MORBOSA NON SUFFRAGATA DA PRECISE DIAGNOSI - LIMITI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO IN IPOTESI DI RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - CONDIZIONE MORBOSA NON SUFFRAGATA DA PRECISE DIAGNOSI - LIMITI - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI APPELLO IN IPOTESI DI RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO.*
Una condizione morbosa, anche se non sostenuta da una ben definita base organica, può configurare il vizio di mente sempre che incida sulle capacità intellettive o volitive del soggetto. Ne consegue che, qualora in grado di appello, venga richiesto di procedere alla parziale rinnovazione del dibattimento per disporre una nuova perizia psichiatrica, il diniego non può essere fondato unicamente sulla base di una documentazione allegata, ma, tenuto anche conto dei comportamenti strani dell'imputato, è necessario procedere ad ulteriore indagine scientifica onde chiarire la natura e possibilmente la causa delle "psicosi miste" evidenziate dal perito nella prima fase del giudizio, da cui sia affetto l'interessato, nonché quanto asserito nelle cartelle cliniche e nelle relazioni sanitarie agli Atti. (V mass n 170822).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)