Sez. 1, Sentenza n. 8300 del 30/01/1976 Ud. (dep. 21/07/1976) Rv. 134184 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - NOZIONE - LEGGE 18 APRILE 1975, N 110 - PUGNALE - ARMA DA GUERRA - CARATTERISTICHE DEL PUGNALE PER COSTITUIRE ARMA DA GUERRA.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - NOZIONE - LEGGE 18 APRILE 1975, N 110 - PUGNALE - ARMA DA GUERRA - CARATTERISTICHE DEL PUGNALE PER COSTITUIRE ARMA DA GUERRA.*
Alla stregua dei criteri indicati dal legislatore nell'art 1 della nuova legge 18 aprile 1975, n 110 - che considera armi da guerra 'le armi di ogni genere, che, per la loro spiccata potenzialita di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellicò- il pugnale puo tuttora ritenersi arma da guerra, dato che detta arma e ancora in dotazione di speciali reparti per azioni di assalto, operazioni di guerriglia e simili. Deve pero trattarsi di pugnale che, per le sue particolari caratteristiche, presenti una spiccata potenzialita di offesa, in considerazione della lunghezza ed affilatura della lama, dell'acutezza della punta, della robustezza del materiale e di ogni altro elemento che dimostri l'idoneita dell'arma stessa all'efficace ed attuale impiego bellico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)