Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007 (Rv. 599177 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Art. 28 legge n. 142 del 1992 - Applicazione retroattiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 4 legge n. 990 del 1969, nel testo risultante all'esito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunziata da Corte Cost. n. 188 del 1991, anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 28 legge n. 142 del 1992 - Applicazione estensiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., l'art. 28 legge n. 142 del 1992 (che ha sostituito il testo dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, estendendo la tutela del danno alle persone in attuazione delle direttive n. 84/5/CEE e n. 232/90/CEE) ha effetto innovativo e non può, pertanto, trovare applicazione retroattiva, mentre il citato art. 4, nel previgente testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, era insuscettibile di interpretazione estensiva, avendo la suindicata pronuncia costituzionale carattere caducativo e non già additivo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)