Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 207 Esclusione della rimozione
1. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
Art. 208 Omesso deferimento della vertenza al giuri' d'onore
1. Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giuri d'onore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 209 Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorita', l'omicidio e la lesione personale
1. Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:
1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;
2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumita' individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.
2. La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.
3. Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilita'; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.
Art. 210 Facolta' di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna
1. Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice puo' astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, puo', nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.
2. Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, puo' diminuire la pena da un terzo a due terzi.
Art. 211
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167
Capo VII. Della istigazione a delinquere
Art. 212 Istigazione a commettere reati militari
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o piu' militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il reato non e' commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione.
2. La stessa pena si applica se l'istigato e' un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato e' applicabile la legge penale militare.
3. Se il colpevole e' superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.
Art. 213 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
1. Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.
2. Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualita'.
3. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Art. 214 Militari in congedo
1. Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo.
Titolo quarto. Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio
Capo I. Del peculato e della malversazione militare
Art. 215 Peculato militare
1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni.
Art. 216 Malversazione a danno di militari
1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
Art. 217 Peculato e malversazione del portalettere
1. Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, e' punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
Art. 218 Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui
1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
Art. 219 Pena accessoria
1. La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Capo II. Reati di falso
Art. 220 Falso in fogli di licenza, di via e simili
1. Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.
Art. 221 Usurpazione di decorazioni o distintivi militari
1. Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialita', brevetti militari, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167.
Capo III. Reati contro la persona
Art. 222 Percosse
1. Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 223 Lesione personale
1. Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.
2. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 224 Lesione personale grave o gravissima
1. Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, e' grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale e' gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.
Art. 225 Circostanza aggravante e circostanza attenuante
1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata da un terzo alla meta, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed e' aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.
2. Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
Art. 226 Ingiuria
1. Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.
2. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
3. La pena e' della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Art. 227 Diffamazione
1. Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
3. Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.