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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 396 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:396
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16253

  • Sanità pubblica
  • S.S.N.
  • Assistenza farmaceutica
  • Farmaci stranieri non in commercio nello stato
  • Esclusione dal prontuario terapeutico
  • Conseguente asserita mancanza di tutela del diritto alla salute
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il diritto fondamentale e primario della salute è rettamente garantito dall'uso dei farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge, nel territorio dello Stato; per contro non corrisponde a tale obiettivo l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla detta disciplina. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 28, secondo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833). - S. n. 992/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L. n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata - con esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato - alla fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che la Corte ha già ripetutamente affermato, in passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988); che proprio in vista di tali obiettivi rettamente è garantito solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge, nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro, l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla detta disciplina; che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di tutela così come qui descritta, la questione è da ritenersi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze