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Sez. L, Sentenza n. 8608 del 09/04/2013 (Rv. 625677 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Condono previsto dall'art. 1, comma 230, della legge n. 662 del 1996 - Ambito della regolarizzazione - Violazioni dell'obbligo di consegna del prospetto paga - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625677-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE

Il condono previdenziale di cui all'art. 1, comma 230, della legge n. 662 del 1996, richiamato dall'art. 4 del d.l. n. 79 del 1997, conv. in legge n. 140 del 1997, include le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di consegna del prospetto paga, di cui all'art. 1 della legge n. 4 del 1953, essendo tale prospetto volto a render edotto il lavoratore - e, di riflesso, l'ente previdenziale - di tutti gli elementi retributivi integranti la base contributiva. (Principio affermato riguardo all'omessa registrazione di "fringe benefits" sui prospetti paga).

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)