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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Art. 43 Segretario della Commissione

1. Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

Art. 44 Spesa per il funzionamento della Commissione

1. La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo e' a carico dello Stato.

2. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo e' attribuita un'indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.

Art. 45 Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito

1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.

2. L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

3. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

4. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 49 Deliberazioni di urgenza

1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.

Art. 50 Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale

1. Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.

2. L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 51 Scioglimento del Consiglio regionale

1. Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 52 Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

2. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.2

Art. 53 Amministrazione straordinaria della Regione

1. La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.

2. A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.

Art. 54 Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali

1. I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Capo III. Controlli sulle province sui comuni e su altri enti locali

Art. 55 Controllo sugli atti delle Province

1. E' istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle province. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

2. Esso e' costituito:

  1. a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;

  2. b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

  3. c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

3. Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominate del Commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

4. Il presidente e' eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a).

5. Funge da segretario un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.

6. Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

7. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 56 Controllo sugli atti dei Comuni

1. Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

2. Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione e' composta:

  1. a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;

  2. b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

  3. c) del funzionario di grado piu' elevato dell'Amministrazione provinciale.

3. Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.

4. La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).

5. Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.

6. Lo Statuto regionale puo' disporre che una o piu' sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.

Art. 57 Incompatibilita' relative al Comitato e alle sezioni di controllo

1. Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

  1. a) i senatori e i deputati al Parlamento;

  2. b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;

  3. c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);

  4. d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;

  5. e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

2. Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Art. 58 Spesa per il funzionamento degli organi di controllo

1. La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della Regione.

2. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.4

Art. 59 Estensione dei controlli

1. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimita' deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione.

3. Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.

4. I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Art. 60 Controllo di merito

1. Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, e' esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le nome vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

2. Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

3. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

4. Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta' di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.

Art. 61 Controlli sui consorzi

1. Per i controlli sui consorzi di Comuni e Province si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

2. Ove del consorzio facciano parte Province appartenenti a piu' Regioni, il controllo e' esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio.

3. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a piu' Province, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 il controllo e' esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 62 Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382.

3. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 63 Definitivita' dei provvedimenti degli organi di controllo

1. Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.