Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 20 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24424
- Processo penale
- Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere)
- Pluralità di ordinanze applicative della misura per fatti connessi
- Decorrenza del termine massimo di custodia cautelare dalla data di più remota contestazione
- Lamentato automatismo della retrodatazione, senza possibilità di verificare la tempestività delle nuove contestazioni
- Deroga nel solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti di più remota contestazione
- Pretesa irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe
- Questione identica ad altra già dichiarata non fondata
- Assenza di argomenti nuovi o diversi
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, codice di procedura penale, in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con sent. n. 89 del 1996 e non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - S. n. 89/1996.
Norme impugnate
- art. 297, comma 3, c.p.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 26 gennaio 1998 dal Tribunale di Lecce, iscritte ai nn. 222 e 223 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con due ordinanze recanti la medesima motivazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non stabilisce la inoperatività del principio di retrodatazione per "le ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima della presentazione della richiesta di applicazione di una misura cautelare disposta per il fatto con il quale sussiste connessione";
che a parere del tribunale rimettente la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto:
a) irragionevolmente parifica il caso in cui il pubblico ministero abbia artificiosamente diluito nel tempo i vari interventi cautelari, rispetto a quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia scoperto elementi relativi a taluni reati solo dopo la richiesta di emissione della prima ordinanza cautelare;
b) irragionevolmente collega la deroga al principio di retrodatazione all'intervenuto rinvio a giudizio per reati "connessi" oggetto della prima ordinanza custodiale;
c) il discrimine fornito dal rinvio a giudizio, anziché fornire maggiori garanzie, è fonte di incertezze e possibili abusi, essendo correlato alla scelta del pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio per alcuni dei reati "connessi";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
punto 2
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sull'identico quesito, ha disatteso la fondatezza delle censure rilevando, fra l'altro, che l'introduzione di parametri certi e predeterminati, quali quelli previsti dalla normativa oggetto di impugnazione, "lungi dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale, per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile terreno della tempestività delle relative acquisizioni" (v. sentenza n. 89 del 1996);
che nelle ordinanze di rimessione non è dato rinvenire argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze