Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 27 febbraio 1986, causa 238/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
27 febbraio 1986
Nella causa 238/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Oberstes Landesgericht di Baviera, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Hans Röser
domanda vertente sul regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate:
per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Karpenstein, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dall'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1985,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 30 agosto 1984, pervenuta il 20 settembre successivo, il Bayerisches Oberstes Landesgericht ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico del sig. Röser (in prosieguo: « l'imputato nel procedimento principale ») per trasgressione dell'art. 67, n. 1, sub 1, della legge tedesca sui vini che punisce la fabbricazione con dolo di un prodotto in violazione dell'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento n. 337/79 a norma del quale l'operazione di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale « (... ) è autorizzata soltanto se è effettuata in una sola volta all'atto della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, o in vino da tavola, nella zona viticola nella quale le uve fresche utilizzate sono state raccolte ».
punto 3
Come risulta dall'ordinanza di rinvio e dal fascicolo di causa, l'imputato nel procedimento principale, nel 1982, nella sue cantine site a Kitzingen (zona viticola A), aveva arricchito con mosto di uve concentrato, ricavato da uve raccolte in Italia (zona viticola C II, secondo l'art. 32, n. 1,2° comma, del regolamento n. 337/79), 1659 litri di « Federweißer » di cui egli aveva così aumentato il titolo alcolometrico volumico. Il « Federweißer », correntemente venduto in Germania con questa denominazione, è un mosto di uve parzialmente fermentato, generalmente consegnato al consumatore finale in recipienti non sigillati e consumato immediatamente; se non viene consumato subito, continuando il processo di fermentazione, il « Federweißer » si trasforma dapprima in vino giovane, poi in vino da tavola o in vino atto a diventare vino da tavola, ai sensi dell'art. 36, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 337/79. Esso non è quindi, di per sé, un vino.
punto 4
Accusato di violazione dolosa dell'art. 36, n. 1, prima frase, del regolamento n. 337/79, l'imputato nel procedimento principale faceva valere che tale disposizione non si applicava alla trasformazione effettuata allo stadio dei prodotti base e dei prodotti intermedi, ma soltanto quando la trasformazione ha per oggetto la produzione di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola.
punto 5
Il Bayerisches Oberstes Landesgericht, dinanzi al quale il Pubblico Ministero aveva presentato un'istanza di « revisione » contro la sentenza di assoluzione dell'imputato pronunciata in prima istanza dall'Amtsgericht di Würzburg, pur considerando che l'interpretazione data dall'imputato nel procedimento principale rimanesse possibile, ha ritenuto che altre considerazioni militassero a favore dell'applicazione della disposizione di cui è causa, anche nel caso in cui la trasformazione si compia allo stadio di prodotto base o di prodotto intermedio, senza avere come scopo la produzione dei vini di cui al precitato art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase.
punto 6
A questo proposito, il giudice nazionale ha messo in parallelo la disposizione dell'art. 36 con gli artt. 32 e 33 del regolamento n. 337/79, rilevando che essi fissano le modalità e l'entità consentite dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti base e dei prodotti intermedi dei prodotti finali, senza che la loro applicazione dipenda dall'utilizzazione finale dei prodotti interessati.
punto 7
Inoltre, secondo il giudice nazionale, un'interpretazione restrittiva, che escluda un'applicazione ai prodotti intermedi, sembrerebbe altresì contraria alla finalità normativa dell'art. 36, che consisterebbe nella possibilità di una migliore sorveglianza nella zona di produzione nonché nella ricerca di una produzione il più possibile vicina al luogo d'origine delle uve utilizzate.
punto 8
Infine, secondo il giudice nazionale, il « Federweißer », in quanto mosto di uve parzialmente fermentato, si presterebbe ad una trasformazione in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola, il che difficilmente consentirebbe di distinguere tra il « Federweißer », prodotto finale voluto in quanto tale, e il « Federweißer » visto come prodotto intermedio.
punto 9
Stando così le cose, il Bayerische Oberstes Landesgericht ha sospeso il procedimento chiedendo alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione :
« Se l'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 337/79 vada interpretato nel senso che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale all'atto della trasformazione del mosto di uve parzialmente fermentato può effettuarsi solo nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte, anche qualora detto mosto sia destinato non ad essere trasformato in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola, ma ad esser venduto al consumatore finale come “ Federweißer ” ».
punto 10
Solo la Commissione ha presentato osservazioni dinanzi alla Corte.
punto 11
punto 12
Essa ritiene che l'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento n. 337/79 abbia lo scopo di facilitare il controllo dell'applicazione di tali disposizioni permettendo le operazioni di arricchimento solo nella zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Se la limitazione territoriale di cui trattasi non dovesse applicarsi ai prodotti base e ai prodotti intermedi, tale controllo sarebbe praticamente impossibile poiché, secondo tale interpretazione, l'operazione non dovrebbe essere dichiarata alle autorità competenti dato che l'obbligo di fare questa dichiarazione, imposto dall'art. 36, n. 1, 2° comma, dipende dall'applicazione della disposizione del 1° comma di cui viene richiesta l'interpretazione.
punto 13
La Commissione osserva tuttavia che, malgrado la finalità di tale disposizione, il testo della stessa non cita i prodotti intermedi quali il prodotto considerato nel caso di specie. Essa ritiene che si tratti al riguardo di una lacuna nella redazione attuale della disposizione di cui trattasi che occorre colmare con una nuova formulazione, così da includere espressamente le bevande intermedie che non siano ancora vini da tavola o vini atti a diventare vino da tavola.
punto 14
A parere della Commissione, il fatto che l'osservanza della disposizione litigiosa dell'art. 36 formi oggetto di norme penali negli ordinamenti degli Stati membri obbliga ad escludere un'interpretazione estensiva della stessa, anche se tale interpretazione fosse conforme all'economia del regolamento n. 337/79 e alla sua finalità normativa quale in precedenza illustrata, e ad adottare, in conformità alla lettera di detta disposizione, un'interpretazione restrittiva in base alla quale essa sia dichiarata valida solo per il vino atto a diventare vino da tavola e per il vino da tavola.
punto 15
Occorre innanzitutto sottolineare che, come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 21 marzo 1972 (causa 82/71, Pubblico Ministero/Sail, Racc. pag. 119), l'art. 177 del trattato CEE « non fa alcuna distinzione a seconda del carattere, penale o meno, del procedimento nazionale nell'ambito del quale le questioni pregiudiziali sono state formulate », dato che « l'efficacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può spiegare effetti ».
punto 16
Va poi rilevato che il prodotto in precedenza descritto, denominato « Federweißer », che è semplicemente un mosto di uve ad un certo stadio della fermentazione, rientra in base a ciò nell'ambito di applicazione del regolamento n. 337/79. Infatti, secondo l'art. 1, n. 2, di tale regolamento n. 337/79 e secondo il n. 4 della stessa norma, che lo include nell'elenco dei prodotti considerati, il mosto di uve parzialmente fermentato è assoggettato alla disciplina stabilita dal regolamento n. 337/79 e la sua definizione figura nell'allegato II del regolamento.
punto 17
Va anche osservato che, come risulta dall'economia e dal sistema delle norme contenute nel titolo IV del regolamento n. 337/79, « Regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo », tali norme hanno stabilito i casi in cui gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli. Ne consegue che detto aumento rimane in linea di principio vietato mentre il divieto rappresenta quindi la regola nella materia.
punto 18
Dal sistema istituito da tali norme discende che l'autorizzazione a procedere all'aumento del titolo alcolometrico volumico è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni richieste dagli artt. 32, 33 e 36 del regolamento n. 337/79 e che, di conseguenza, in mancanza di una di esse, prevale il divieto di effettuare un'operazione del genere.
punto 19
Lo scopo dell'art. 32 del regolamento n. 337/79 consiste nel fissare la prima delle condizioni che consentono di derogare a tale divieto di massima, disponendo che un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere autorizzato solo se tale titolo naturale è ad un certo valore minimo, fissato a seconda delle zone viticole, e che tale aumento non può superare determinati limiti, parimenti fissati a seconda delle zone viticole interessate.
punto 20
A tale condizione, l'art. 33 del regolamento n. 337/79, a cui rinvia il precitato art. 32, ne aggiunge un'altra: quella di utilizzare, per ottenere l'aumento del titolo alcolometrico volumico, solo uno dei metodi tassativamente elencati ed in conformità alle pratiche enologiche tradizionali proprie di ciascuna regione.
punto 21
L'art. 36 del regolamento n. 337/79 pone ulteriori condizioni per la concessione dell'autorizzazione a procedere all'aumento del titolo alcolometrico volumico: esso dispone che deve necessariamente trattarsi del processo di trasformazione « delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, o in vino da tavola » e, inoltre, che l'operazione di cui trattasi sia effettuata in una sola volta all'atto della trasformazione e soltanto nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte. Ne consegue che, nel caso in cui l'operazione non avvenga in un processo di trasformazione che si concluda con la produzione di « vino atto a diventare vino da tavola » o di « vino da tavola », l'autorizzazione a procedere all'aumento del titolo alcolometrico volumico non può essere accordata.
punto 22
Vero è che al riguardo la formulazione del precitato art. 36, nella versione tedesca, non è chiara e si presta ad una diversa interpretazione secondo cui il divieto di effettuare operazioni di arricchimento per più di una volta e nella zona viticola in cui le uve sono state raccolte, si applica solo alla trasformazione descritta dei prodotti ivi elencati. Tuttavia, da un esame comparativo delle diverse versioni linguistiche ed in particolare delle versioni inglese, francese e italiana, redatte senza ambiguità, risulta che questa norma va intesa nel senso che autorizza le predette operazioni, effettuate una sola volta e nella zona viticola in cui le uve sono state raccolte, solo qualora esse avvengano all'atto della trasformazione dei prodotti ivi menzionati in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola. Tale interpretazione è del resto compatibile con lo scopo di questa norma che rientra in un insieme di norme dirette ad una rigida disciplina delle pratiche di arricchimento.
punto 23
Poiché il « Federweißer » è semplicemente un mosto di uve ad uno stadio di fermentazione relativamente avanzato, di conseguenza, in base alla formulazione dell'art. 36, esso può beneficiare dell'autorizzazione ad un aumento del suo titolo alcolometrico naturale solo se il prodotto finito frutto del processo è un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.
punto 24
In questo contesto, la questione sollevata dal giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 36, un'autorizzazione a procedere all'aumento del titolo alcolometrico volumico possa essere accordata anche nel caso di un processo di produzione che non si estenda sino al vino atto a diventare vino da tavola o sino al vino da tavola, ma si arresti allo stadio precedente di « Federweißer » che è venduto ai consumatori come prodotto finito.
punto 25
A questo proposito, va constatato che la finalità dell'art. 36 non consente un'interpretazione estensiva della sua formulazione letterale. Infatti, l'obiettivo di quest'articolo, che si inserisce nella finalità del regolamento n. 337/79, diretto a promuovere la produzione dei vini di qualità, è quello di facilitare il controllo dell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 32 e 33 nonché del complesso delle condizioni stabilite a questo proposito dal regolamento. Tale obiettivo sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità di procedere all'aumento del titolo alcolometrico in tutti i casi in cui il processo di trasformazione si arrestasse ad un prodotto, destinato ad essere venduto ai consumatori, ottenuto ad uno stadio precedente a quello del vino atto a diventare vino da tavola.
punto 26
La questione posta dal Bayerisches Oberstes Landesgericht va pertanto risolta dichiarando che l'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento n. 337/79 deve interpretarsi nel senso che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, all'atto della trasformazione del mosto di uve parzialmente fermentato, non può essere autorizzato nel caso in cui tale mosto sia destinato non ad essere trasformato in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola, ma ad essere venduto al consumatore finale come « Federweißer ».
SENTENZA › Sulle spese
punto 27
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezióne),
statuendo sulla questione sottopostale dal Bayerisches Oberstes Landesgericht, con ordinanza 30 agosto 1984, dichiara:
L'art. 36, n. 1, 1° comma, prima frase, del regolamento n. 337/79 deve interpretarsi nel senso che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, all'atto della trasformazione del mosto di uve parzialmente fermentato, non può essere autorizzato nel caso in cui tale mosto sia destinato non ad essere trasformato in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola, ma ad essere venduto al consumatore finale come « Federweißer ».
Firme
Everling
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 27 febbraio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della terza sezione
U. Everling