Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15596 del 17/09/2012 (Rv. 623752 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE | Avviso di pagamento per violazione della disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Opposizione ex art. 23, legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE
L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proposta avverso un avviso di pagamento, contenente la contestazione della violazione dell'obbligo di annotazione nei registri di carico e scarico dei rifiuti, di cui all'art. 190 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di atto non equiparabile all'ordinanza ingiunzione motivata, emessa a seguito di istruttoria e con riferimento alle deduzioni dell'interessato, ed avente funzione ben diversa dalla sanzione, poiché volto a stimolare, anche attraverso il pagamento in misura ridotta, una definizione anticipata del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)