Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 30 del 1970
Massime (1)
Massima n. 4882
- Processo penale
- Atti di polizia giudiziaria
- Cod. proc. pen., art. 134, secondo comma
- Divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Poiché l'art. 134, secondo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui fa' divieto agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia è stato dichiarato illegittimo con la sent. n. 148 del 1969, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza 12 ottobre 1968 del Pretore di Recanati (G.U. n. 318 del 14 dicembre 1968, n. 234 del r.o. 1968).
Norme impugnate
- art. 134 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Recanati propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1969, n. 932), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia";
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1969, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, nella parte in cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) nella parte in cui tale disposizione definisce "grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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