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Sez. 2, Sentenza n. 21598 del 08/03/2016 Ud. (dep. 24/05/2016) Rv. 267077 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | "Abolitio criminis" - Sentenza di condanna per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 - Obbligo del giudice dell'impugnazione a pronunciarsi sulle statuizioni civili - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267077-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui sia intervenuta, in primo o secondo grado, una sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, è tenuto a pronunciarsi sulle questioni civili. (Fattispecie di danneggiamento semplice, trasformato in illecito civile ad opera dell'art. 4, lett. C, del decreto citato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4 ter, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)