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Sez. 1, Sentenza n. 410 del 23/11/2001 Cc. (dep. 08/01/2002) Rv. 220439 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizione all'affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato - Prescrizione di attività in favore di soggetti diversi dalla persona offesa - Legittimità - Esclusione - Carattere sostitutivo di prestazione concretamente impossibile nei confronti della persona offesa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220439-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché la disposizione dell'art. 47, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) prevede che, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, si debba anche stabilire che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, è illegittima la prescrizione che gli imponga - ove in concreto risulti impedita, per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione, l'esplicarsi della sua opera di solidarietà - attività di generica utilità sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato e orientamento finalistico di siffatta prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo e afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)