Sez. 1, Sentenza n. 775 del 29/01/1999 (Rv. 522724 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) | Contratti di appalto di servizi stipulati dalla pubblica amministrazione - Termini e durata certa - Necessità - Onere continuativo per lo Stato - Ammissibilità - Esclusione - Deroghe per ragioni di assoluta convenienza o necessità - Ammissibilità - Condizioni - Specificazione di tali ragioni nel decreto di approvazione del contratto - Forma scritta del contratto richiesta " ad substantiam " ed efficacia dello stesso nei limiti di quanto stipulato per iscritto - Effetti - Convenzione stipulata senza termine di durata - Nullità - Rinnovazione tacita della convenzione - Ammissibilità - Esclusione - Richiesta revisione prezzi - Ammissibilità in riferimento al periodo di durata del rapporto formalmente convenuto - Ammissibilità - Estensione al periodo successivo di effettivo svolgimento del rapporto - Ammissibilità - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI)
In tema di appalto di servizi in cui committente sia la pubblica amministrazione, posto che l'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce che i contratti da questa stipulati " debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto ", ed avuto anche riguardo al fatto che gli impegni contrattuali della pubblica amministrazione sono nulli se privi della forma scritta ed hanno effetto nei limiti di quanto stipulato per iscritto, la convenzione che rappresenta la base contrattuale del rapporto non può, a pena di nullità, essere stipulata senza termine di durata, né può rinnovarsi tacitamente. Ne consegue che il rapporto in questione deve intendersi validamente costituito solo per il periodo formalmente convenuto, e che solo in riferimento a tale periodo può essere fatto valere il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo pattuito, ove ne sussistano le condizioni, ai sensi dell'art. 1664 cod. civ., a prescindere dalla circostanza dell'effettivo perdurare del rapporto stesso per un periodo successivo, in relazione al quale esso rimarrebbe privo di una valida base contrattuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)