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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 63 del 1958

Decisione
decisa il 1958-11-18, depositata il 1958-12-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:63
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 680

  • Regione trentino-alto adige
  • Turismo e industria alberghiera
  • Art. 8 legge regionale 26 aprile 1956, n. 6: vincolo venticinquennale per gli immobili destinati ad uso alberghiero; annotazione del vincolo nella partita tavolare
  • Questione di legittimità costituzionale gia decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost., messo in relazione con l'art. 117 della stessa Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera"). V. sent. n. 24 del 27 febbraio 1958.

Norme impugnate

  • art. 8 legge regionale Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6

Parametri

  • art. 117 Cost.
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 42 Cost.
  • art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1957; 2) ordinanza 21 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 25, del 18 giugno 1957 ed iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1957; 3) ordinanza 25 maggio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 161, del 28 giugno 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 26, del 25 giugno 1957 ed iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1957; 4) ordinanza 30 luglio 1957 del Pretore di Cavalese, in qualità di giudice tavolare, emessa nel procedimento promosso dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 7 settembre 1957 e nel Bollettino Regionale, n. 37, del 10 settembre 1957 ed iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1957.
punto 1
Ritenuto che con le quattro ordinanze sopra elencate è stata rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera", in riferimento all'art. 42 della Costituzione, messo in relazione con l'art. 117 della stessa Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza n. 24 del 27 febbraio 1958, di cui è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958 e nel Bollettino Regionale, n. 11, del 18 marzo 1958, ha dichiarato che non v'è contrasto tra l'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, e le invocate disposizioni della Costituzione e dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Cavalese in qualità di giudice tavolare. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze