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Sez. 6, Sentenza n. 11774 del 25/02/2026 Ud. (dep. 27/03/2026) Rv. 289683-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITA' | Violazione del principio - Nullità a regime intermedio - Deducibilità in caso di giudizio abbreviato - Sussistenza - Preclusione ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289683-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITA'

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, pur dando luogo ad una nullità a regime intermedio, può essere dedotta anche in caso di giudizio abbreviato, non operando la preclusione sancita dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che riguarda le sole nullità già verificatesi al momento della richiesta del rito alternativo e non anche quelle eventualmente maturate all'esito del giudizio.

Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)