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Sez. 3, Sentenza n. 2764 del 15/11/1966 (Rv. 325267 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - ORDINANZE PRONUNZIATE FUORI UDIENZA.*
Stato
decisa il 1966-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325267-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - ORDINANZE PRONUNZIATE FUORI UDIENZA.*

Il termine di cinque giorni stabilito dall'art.617 cod.proc.civ. per proporre opposizione agli Atti esecutivi, decorre, per le ordinanze pronunziate fuori udienza, dalla data della comunicazione effettuata dal cancelliere a norma degli artt.176 cod.proc.civ. e 45 disp. Att., anche se il giudice dell'esecuzione abbia disposto la notificazione dell'ordinanza stessa all'esecutato. (Cfr.623-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)