Sez. 3, Sentenza n. 2764 del 15/11/1966 (Rv. 325267 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - ORDINANZE PRONUNZIATE FUORI UDIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - DECORRENZA - ORDINANZE PRONUNZIATE FUORI UDIENZA.*
Il termine di cinque giorni stabilito dall'art.617 cod.proc.civ. per proporre opposizione agli Atti esecutivi, decorre, per le ordinanze pronunziate fuori udienza, dalla data della comunicazione effettuata dal cancelliere a norma degli artt.176 cod.proc.civ. e 45 disp. Att., anche se il giudice dell'esecuzione abbia disposto la notificazione dell'ordinanza stessa all'esecutato. (Cfr.623-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)