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Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-02)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - ANTERIORI | Art. 2918 c.c. - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Pagamento anticipato di canoni non scaduti ultratriennali - Effetto liberatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672449-02

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - ANTERIORI

A norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche all'espropriazione immobiliare di bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione sia stata trascritta prima del pignoramento mediante un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cd. quadro "D" della nota.

Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2918, Cod. Civ. art. 2643 lett. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)