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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1984

Decisione
decisa il 1984-01-19, depositata il 1984-02-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15790

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Importazione di quantità modiche
  • Sanzioni penali
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 170/1982 e O. n. 231/1982.

Norme impugnate

  • art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 1982 dal Tribunale di Como, nel procedimento penale a carico di Lombardi Massimo, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi importa modiche quantità di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170/1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, in relazione agli artt. 72 e 80, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze