Sez. L - , Sentenza n. 14676 del 13/06/2017 (Rv. 644686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Previsione contrattuale di due distinti periodi di conservazione del posto - Accertamento del superamento per uno solo dei periodi - Violazione del principio di immutabilità della contestazione - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nell'ipotesi di disciplina contrattuale che preveda due distinti periodi di conservazione del posto di lavoro, anche se consecutivi e collegati fra loro, ove ne venga contestato il superamento di entrambi, mentre il giudice ritenga che solo per uno di essi sussistano le condizioni contemplate nel contratto, non è invocabile la violazione del diritto di difesa in capo al lavoratore, a condizione che l’originaria comunicazione di recesso sia esaustiva nell'individuare l'esercizio del potere di recesso, sia in riferimento al termine lungo, sia in relazione a quello più breve ricompreso nel primo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)