Sez. 4, Sentenza n. 16405 del 16/10/1990 Ud. (dep. 13/12/1990) Rv. 186000 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di circolazione stradale, la precedenza cronologica o cosiddetta "di fatto" può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Nè tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che il conducente gravato dall'Obbligo di dare la precedenza può legittimamente fare affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento). (V mass n 182966, ed ivi citate; (V mass n 163407; (V mass n 163406).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)