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Sez. 3, Ordinanza n. 30640 del 28/11/2024 (Rv. 672922-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)