Sez. 1, Sentenza n. 1548 del 05/03/1984 (Rv. 433636 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE DELLO ASSICURATORE ANCHE NELL'AZIONE DI REGRESSO EVENTUALMENTE SPETTANTE ALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'UNICO RESPONSABILE O DEI CORRESPONSABILI DEL SINISTRO - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO EX ART. 345 COD. PROC. CIV..*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE DELLO ASSICURATORE ANCHE NELL'AZIONE DI REGRESSO EVENTUALMENTE SPETTANTE ALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'UNICO RESPONSABILE O DEI CORRESPONSABILI DEL SINISTRO - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO EX ART. 345 COD. PROC. CIV..*
Nel caso di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, il subingresso nella posizione di quest'ultimo include la successione nell'Azione di regresso al medesimo eventualmente spettante nei confronti dell'unico responsabile o dei corresponsabili del sinistro, configurandosi questa come momento dinamico della surrogazione, con la conseguenza che, fatta valere in primo grado la surroga ex art. 1916 citato, il richiamo in appello, a fondamento della relativa pretesa, del diritto di regresso nei confronti del responsabile non integra domanda nuova vietata dall'art. 345 cod. proc. civ.. (V 1818/81, mass n 412500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)