Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 13/12/1966 (Rv. 325501 - 02)
BIS CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE NONOSTANTE L'EMISSIONE DI TRATTA.*
BIS CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE NONOSTANTE L'EMISSIONE DI TRATTA.*
Non rientra fra le clausole per la cui validita l'art. 1341 cod.civ. richiede la specifica approvazione per iscritto, la clausola a stampa, che, nonostante sia stata pattuita la emissione di tratte, indica il domicilio del venditore come luogo di pagamento del prezzo. Tale clausola, infatti, pur incidendo di riflesso sulla Competenza per territorio, ha come unico oggetto la Determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione e tale luogo fissa in conformita della regola genera le di cui all'art. 1498 n. 3 cod. civ. conforme alla sent. N. 854-1966, massima n. 321705 e n. 317-1966, massima n. 320616.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)