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Sez. 5, Sentenza n. 799 del 24/11/1983 Ud. (dep. 31/01/1984) Rv. 162425 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162425-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*

La inosservanza delle norme che disciplinano gli effetti della connessione sulla Competenza, salvo le particolari previsioni di cui all'art. 50 cod. proc. pen., non dà mai luogo a nullità, neppure quando da tale inosservanza derivi la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, sia perché a questa si può provvedere nel corso degli altri procedimenti, sia perché la riunione dei procedimenti non è obbligatoria, ma è soltanto consentita compatibilmente con le esigenze di ogni processo, esigenze la cui valutazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Conf mass n 115603 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)