Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 01/04/1993 (Rv. 481635 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Controversia relativa all'assegnazione di terre di riforma fondiaria - Provvedimento della Corte d'Appello conclusivo in secondo grado - Natura di sentenza - Configurabilità.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, il provvedimento della Corte di Appello che conclude, in secondo grado, la controversia relativa alla assegnazione di terre di riforma fondiaria, a norma della legge n. 379 del 1967, ha natura di sentenza perché statuisce nel contraddittorio delle parti, su posizioni di diritto soggettivo, ed è, pertanto, impugnabile in Cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)