Sez. 6, Sentenza n. 5810 del 29/03/1995 Ud. (dep. 18/05/1995) Rv. 201685 - 01
Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Sottoscritti da avvocato non cassazionista - Inammissibilità - Sussistenza - Deroga per l'ipotesi di appello convertito in ricorso - Esclusione.
Impugnazioni penali - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere
Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi, contrariamente al disposto dell'art. 529 cod.proc.pen. 1930, siano sottoscritti da avvocato non cassazionista; né alla regola di cui al suddetto articolo è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)