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Sez. 2, Sentenza n. 2082 del 17/11/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120677 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE E CHIAMATA DI CORREO IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120677-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE E CHIAMATA DI CORREO IN SEDE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Il giudice, per il principio del libero convincimento, cui e ispirato il giudizio penale, puo utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che, ritualmente accertato, abbia l'attitudine a dimostrare l'esistenza del fatto e l'identita del suo autore. Cosi gli e consentito dedurre tale prova dalla confessione dell'imputato o dalla chiamata di correo, anche se raccolta in Sede di polizia giudiziaria e in seguito ritrattata, qualora sia ritenuta attendibile dopo opportune valutazioni in se stesse e in relazione agli altri elementi di giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)