Sez. T, Ordinanza n. 6319 del 17/03/2026 (Rv. 678156-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione di atti impositivi mediante operatore postale privato - Periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Validità - Fondamento - Inesistenza - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta degli atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.
Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 1, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)