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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 412 del 2004

Decisione
decisa il 2004-12-13, depositata il 2004-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:412
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 28963

  • Ricorso della provincia autonoma di trento
  • Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale
  • Trattazione separata
  • Riserva di ulteriori decisioni.
Leggi la massima
Va riservata ad altro giudizio ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289, diverse da quella avente ad oggetto l’art. 77, comma 4, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento.

Massima n. 28964

  • Eccezione di inammissibilità
  • Natura interpretativa della questione
  • Condizioni di ammissibilità della questione
  • Reiezione dell’eccezione.
Leggi la massima
E’ ammissibile il giudizio in via principale che concerna questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose.

Massima n. 28965

  • Ambiente
  • Attività industriali
  • Autorizzazione integrata ambientale
  • Competenza statale “sentite le regioni interessate”
  • Mancato richiamo alle province autonome
  • Ricorso della provincia autonoma di trento
  • Lamentata lesione della sfera di attribuzioni della provincia
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Poiché, infatti, le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige, risolvendosi l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali, in difetto di indici contrari, nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione, nella specie è agevole ricavare un’interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, di tal che la disposizione impugnata non può intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale. - Sull’interpretazione delle disposizioni legislative statali in modo conforme alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome, cfr. le sentenze n. 520/2000, n. 170/2001 e n. 406/2001. - In ordine alla valenza, in disposizioni legislative statali, della clausola di salvaguardia delle competenze delle Province autonome, vedi sentenza n. 228/2003.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2003. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Fernanda Contri; uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ricorso notificato in data 1° marzo 2003 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2003), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e tra esse, in particolare, l'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle “relative norme di attuazione”. La disposizione censurata prevede che “l'autorizzazione di cui al comma 3” - cioè l'autorizzazione integrata ambientale cui sono soggetti “tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996” - è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”. Ad avviso della Provincia ricorrente l'art. 77 della legge n. 289 del 2002 avrebbe determinato una riduzione del ruolo delle Regioni, sottoponendo ad autorizzazione integrata ambientale statale indistintamente tutti gli impianti indicati al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla competenza statale, sia, a quel che sembra, quelli che l'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva assegnato alla competenza regionale, limitandosi a prevedere che le Regioni debbano essere solamente sentite ai fini della decisione. Viceversa – sempre secondo la ricorrente – nel regime previgente erano comunque mantenute ferme le competenze regionali, essendo collegata la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a quella del rilascio della V.I.A. (art. 2, numero 8, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”) ed essendo comunque prevista la partecipazione regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi (art. 4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999). La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata riduzione del ruolo regionale, che sarebbe realizzata con la norma censurata, non riguardi le autonomie speciali, per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della materia dell'ambiente. Al riguardo la ricorrente sottolinea che lo stesso comma 4 dell'art. 77 si riferisce alle “regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome e, soprattutto, che la legge finanziaria per l'anno 2003 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti”. L' impugnazione è dunque prospettata per la denegata ipotesi che la disciplina sopra descritta debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale. Se questa dovesse essere l'interpretazione da dare alla disposizione de qua, ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua illegittimità costituzionale per violazione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia in materia ambientale.
punto 2
Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anche in una successiva memoria presentata in prossimità dell'udienza, che già nel ricorso si troverebbero esposte le ragioni per le quali esso, oltre che infondato, sarebbe inammissibile, in quanto proposto solo in vista di un accertamento che tolga dal dubbio la Provincia. Sul punto la difesa erariale richiama la clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, e sottolinea che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la norma impugnata attribuisce alla autorizzazione integrata ambientale la forma del decreto ministeriale “sentite le regioni interessate”, senza richiamare le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Considerato in diritto

punto 1
La Provincia autonoma di Trento, nell'impugnare alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), solleva, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle “relative norme di attuazione”.
punto 2
La disposizione censurata prevede che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la legge n. 289 del 2002 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”. La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa soluzione ermeneutica, solleva la questione di legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina contenuta nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.
punto 3
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in ragione della dichiarata natura interpretativa della questione. Come già affermato da questa Corte, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (v., di recente, sentenza n. 228 del 2003).
punto 4
La questione non è fondata. Questa Corte ha in più occasioni sottolineato che le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 406 del 2001, n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l'esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali si risolve nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione (sentenza n. 228 del 2003). Nella specie appare agevole ricavare una interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della richiamata clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertanto intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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