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Sez. L, Sentenza n. 1072 del 03/03/1978 (Rv. 390431 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROVA PER TESTI - PRINCIPIO DI UNITA E INFRAZIONABILITA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390431-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PROVA PER TESTI - PRINCIPIO DI UNITA E INFRAZIONABILITA - APPLICABILITA.*

Il principio di unita e infrazionabilita della prova testimoniale - secondo cui non e consentita la riproposizione in appello di una prova gia esaurita o la deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella gia espletata in primo grado, e di cui e espressione l'art 345, secondo comma, cod proc civ - opera anche nelle controversie individuali di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)