Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Testo in vigore al
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915(14)18
Art. 60 Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra
1. Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
2. Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
3. Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.13
Art. 61
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Art. 62
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Art. 63
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Titolo VI. Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Art. 64
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Art. 65 Assegno di previdenza ai genitori
1. Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purche' si trovino nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.
2. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
3. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma.
4. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta' di cui al primo comma ed in caso di inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
5. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritti siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
6. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
7. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
8. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.13
Art. 66 Assegno di previdenza ai collaterali
1. Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
2. Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti.
3. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda.
4. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
5. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 20.
6. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. - I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.13
Art. 67
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Art. 68
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Art. 69
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Art. 70
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Art. 71
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 72
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 74
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Art. 75
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Art. 76
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Art. 77
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Art. 78
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Art. 79
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