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Sez. L, Sentenza n. 518 del 27/01/1989 (Rv. 461629 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DETERMINAZIONE DEL DANNO, ANCHE FUTURO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461629-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DETERMINAZIONE DEL DANNO, ANCHE FUTURO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La liquidazione di danni, anche futuri, equitativamente compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, la quale, nel liquidare ad un agente di società assicuratrice il risarcimento dei danni futuri in relazione ad annualità di provvigioni non ancora maturate, aveva adottato il criterio equitativo della parziale capitalizzazione di esse, considerando assorbiti i successivi incrementi tariffari delle provvigioni). (V 2468/83, mass n 427337).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)