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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 377 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-19, depositata il 1985-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:377
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11334

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Prospettazione nell'ordinanza di rimessione di possibilità di più pronunce alternative
  • Mancata identificazione del thema decidendum
  • Manifesta inammissibilità della questione
  • Fattispecie
  • Locazioni di immobili urbani
  • Immobili destinati ad uso non abitativo
  • Rilascio
  • Determinazione della indennità per l'avviamento commerciale.
  • l 27 luglio 1978, n. 392, art. 69.
  • cst art. 24.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria, la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, in caso di controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non dispone la possibilità della liquidazione di detta indennità d'ufficio o ad istanza del locatore". Infatti il giudice a quo, indicando come alternativamente possibili più pronunce di illegittimità parziale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di identificare il thema decidendum sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale. - S. n. 300/1983.

Norme impugnate

  • art. 69 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 18 maggio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile vertente tra Lamponi Santina ed altri e Paglialunga Tullio, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Civitanova Marche, con ordinanza del 18 maggio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, in caso di controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non dispone la possibilità della liquidazione di detta indennità d'ufficio o ad istanza del locatore"; e che tale denuncia si fonda sulla "possibilità che l'applicazione dell'art. 69 commi settimo e ottavo legge n. 392/78, in costanza di un comportamento omissivo del conduttore, solo al quale compete di richiedere la liquidazione della indennità per avviamento commerciale, provochi l'impossibilità in assoluto dell'esercizio dell'azione esecutiva da parte del locatore"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
considerato che il giudice a quo, indicando come alternativamente possibili più pronunce di illegittimità parziale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di identificare il thema decidendum sottoposto al presente giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 300 del 1983).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza del 18 maggio 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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