Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni
Testo in vigore al
Art. 18
1. I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di proinozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.
2. La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimita'.
3. La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.
Art. 19
1. I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
2. I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
3. Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta.
4. I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'.
5. Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.
Art. 20
1. Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.
Art. 21
1. Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato e' trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perche' ne possa prendere conoscenza.
2. Della deliberazione puo' essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
3. In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non e' vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che puo' essere modificata in qualsiasi senso.
4. Non e' ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.
Art. 22
1. Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianita'.
2. I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:
1) decorati al valor militare;
2) mutilati o invalidi di guerra;
3) feriti in combattimento;
4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano gia' goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto. La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.
3. La preferenza di cui ai precedenti commi e' riconosciuta
nell'ambito del singolo scrutinio e non puo' avere effetto nei confronti dei promovibili gia' compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.
Art. 23
1. I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonche' quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli
precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario.
2. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla
partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.
Art. 24
1. La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.
2. Non si puo' chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica e' stata attribuita.
Art. 25
1. Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.
2. Il magistrato che rinuncia al turno di promozione e' promosso, nella quota riservata ai promovibili dello anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e cosi' di seguito per non oltre tre anni.
3. La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.
4. Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.
Art. 26
1. Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato piu' anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.
Art. 27
1. I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilita' a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.
2. Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilita' di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui e' indetto lo scrutinio e cosi' di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilita' di promovibili per merito distinto.
3. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 14.
Art. 28
1. La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto e' compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.
2. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro per la grazia e giustizia.
3. Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.
5. Per i magistrati addetti al Ministero il parere e' dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
6. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere e' dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.
Art. 29
1. Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza.
2. Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio e' indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.
Art. 30
1. Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.
2. I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.
3. La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilita', deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine allo esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.
Art. 31
1. La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, e' preceduta dalla dichiarazione di idoneita' alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.
2. Il Ministro per la grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo lo ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di eta', oltre gli eventuali riesami.
Art. 32
1. Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota, annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.
Art. 33
1. Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facolta' di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.3
2. La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
1. Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei.
Art. 35
1. A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e' cosi' modificata: "Giudici ed equiparati: lire 2.760.000".
Art. 36
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37
1. E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
Art. 38
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO