Sez. 2, Sentenza n. 5095 del 10/05/1995 (Rv. 492192 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto di disposizione del debitore diminuente la garanzia del credito - Consapevolezza del terzo - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente che il terzo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso il proprio creditore, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e, con essa, la garanzia delle altrui ragioni di credito. Tale accertamento comporta un'indagine di fatto di competenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)