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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 536 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-10, depositata il 1988-05-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:536
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13095

  • Processo penale
  • Procedimenti connessi
  • A) scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità
  • Discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti
  • B) sussistenza di un rapporto di pregiudizialità- connessione probatoria
  • Operatività
  • Condizioni
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La pronunzia della Corte con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità per difetto di legittimazione del giudice rimettente, ha contenuto decisorio e determina in radice (art. 137 Cost.) l'impossibilità da parte della stessa autorità di riproporre la medesima questione, a causa della rilevata carenza di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p., 18, 45 n. 4 e 46 cod. proc. pen., denunziati - per violazione degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possano essere riuniti. - cfr. O.n. 60/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione stessa sarebbe risultata rilevante; che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento, osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla Corte di Cassazione per denunziare il conflitto di competenza, ha nuovamente riproposto tale questione, "per dare concreto fondamento a tale denunzia", in tal modo palesando ex ore suo come non spetti a lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare o meno il ventilato conflitto; che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme denunziate violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n. 274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.;
punto 2
Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione de qua, non rilevando un vizio formale rimuovibile nello stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del giudice remittente; che tale pronunzia ha contenuto decisorio ed è quindi assistita dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, il quale in questo caso determina in radice l'impossibilità di proporre da parte della stessa autorità la medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 cod.proc.pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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